Con la sentenza 12.11.2015 n. 4850/30/15, la Commissione Tributaria Regionale di Milano ha disconosciuto la deducibilità – quali spese di pubblicità – dei costi sostenuti da una srl italiana per sponsorizzare un rally tenutosi a San Marino.
In particolare, ad avviso dei giudici milanesi, è onere del contribuente dimostrare che l’operazione produca effettivamente benefici e ritorni economici a favore della sua impresa. Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita dal contribuente, considerata altresì l’inidoneità e/o insufficienza della relativa documentazione (contratto di sponsorizzazione e CD relativo all’evento).