Diniego di iscrizione al VIES – Ruoli a carico del legale rappresentante della società (C.T. Prov. Milano 13.11.2015 n. 9281/21/15)

Secondo quanto stabilito dalla C.T. Prov. di Milano, con sentenza n. 9281 del 13.11.2015, è legittimo il provvedimento di diniego all’iscrizione alla banca dati VIES emesso dall’Agenzia delle Entrate, qualora il legale rappresentante della società richiedente abbia numerosi ruoli pendenti a carico, sia a titolo personale, sia in quanto legale rappresentante di altre società.
Secondo i giudici tale elemento configura un fattore di rischio della posizione fiscale del contribuente e legittima il provvedimento di diniego all’effettuazione di operazioni intracomunitarie.
Quanto deciso dai giudici milanesi non si applica alla nuova disciplina in materia di iscrizione alla banca dati VIES, come modificata a seguito del DLgs. 175/2014. La nuova disposizione ha, infatti, eliminato il decorso di 30 giorni per l’inclusione nel VIES del richiedente e, dunque, i soggetti passivi IVA possono effettuare operazioni intracomunitarie immediatamente, a decorrere dal momento in cui viene manifestata l’opzione, in sede di inizio attività, ovvero successivamente.