Dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate – Novità della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018) – Disciplina transitoria (circ. Assonime 17.5.2018 n. 11)

Secondo la circ. Assonime 17.5.2018 n. 11, la disciplina transitoria prevista dall’art. 1 co. 1006 della L. 205/2017 deve interpretarsi nel senso per cui, se la distribuzione di dividendi è stata deliberata prima del 31.12.2022 (e non, quindi, dall’1.1.2018 al 31.12.2022, come afferma testualmente la norma), la tassazione in capo al socio titolare di una partecipazione qualificata avviene secondo le previgenti regole (con inclusione dell’utile nella base imponibile IRPEF, pur nel limite del 40%, 49,72% o 58,14%), e non con la ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
Dovrebbe, così, essere salvaguardata la posizione delle società che hanno deliberato la distribuzione nel 2017, ma che hanno materialmente eseguito la stessa, con attribuzione del denaro o dei beni ai soci, nel 2018.