Dal 1° gennaio scorso, le società di piccole dimensioni e le micro imprese hanno la possibilità di redigere il bilancio in forma semplificata. Le micro imprese, in particolare, possono anche evitare di redigere la nota integrativa se il bilancio integra alcune informazioni inerenti agli impegni, garanzie e passività potenziali, nonché ai crediti e compensi dei sindaci e agli amministratori. Sono queste le indicazioni riassunte, nel documento dello scorso 15 gennaio, dalla Fondazione nazionale dei commercialisti che ha analizzato le novità concernenti la redazione dei bilanci semplificati delle piccole società e delle micro imprese, dopo l’emanazione del dlgs 139/2015.
Costi di ricerca e pubblicità – Novità del DLgs. 139/2015
L’eliminazione dall’attivo dello Stato patrimoniale dei costi di ricerca e pubblicità, non più iscrivibili a seguito delle novità apportate dal DLgs. 139/2015 al codice civile, costituisce un cambiamento dei criteri di valutazione. Nella fattispecie, il cambiamento dipende da una modifica della norma di legge.
Nell’ambito dei principi contabili nazionali, il cambiamento dei criteri di valutazione è oggetto dell’OIC 29 ed è ricompreso tra i “cambiamenti di principi contabili”.
L’applicazione dell’OIC 29 (così come modificato a seguito dell’aggiornamento dei principi contabili realizzato dall’OIC) comporterebbe l’emergere di componenti negativi di reddito nel Conto economico dell’esercizio 2016, talvolta anche di importo significativo, che determinerebbero un effetto distorsivo sul risultato d’esercizio.
Peraltro, secondo l’OIC 29, l’effetto del cambiamento dovrebbe essere rilevato nell’area straordinaria del Conto economico, che è stata eliminata ad opera del DLgs. 139/2015 a partire dal 2016.
Costi di ricerca e pubblicità – Novità del DLgs. 139/2015
La modifica, ad opera del DLgs. 139/2015, dei criteri di valutazione previsti per i costi di ricerca e pubblicità ha effetto “retroattivo”, in quanto l’art. 12 del decreto non prevede, con riferimento a tale fattispecie, la possibilità di applicazione prospettica.
Tale approccio appare particolarmente penalizzante per le imprese che hanno capitalizzato costi di ricerca e pubblicità nei precedenti esercizi, applicando correttamente i principi contabili nazionali, e che si potrebbero trovare all’1.1.2016 a dover cancellare tali investimenti, con importanti effetti sul patrimonio netto dell’impresa.
Va inoltre considerato che, per le spese di ricerca, si presenteranno anche problematiche sul piano operativo piuttosto rilevanti, considerata la difficoltà nel distinguere le spese di ricerca dalle spese di sviluppo.
Bilancio d’esercizio e novità del DLgs. 139/2015
Il DLgs. 139/2015 ha modificato, tra l’altro, la disciplina del bilancio in forma abbreviata contenuta nell’art. 2435-bis c.c.
Con riguardo agli schemi di bilancio:
– è stata eliminata la previsione secondo cui le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono tenute ad esporre nello Stato patrimoniale l’importo lordo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, l’importo del fondo rettificativo (per ammortamenti e svalutazioni) e, conseguentemente, l’importo netto;
– sono stati integrati i riferimenti alle voci del Conto economico che possono essere raggruppate, in considerazione dell’inserimento delle nuove voci all’interno dello schema ex art. 2425 c.c.;
– sono stati modificati gli obblighi di informativa in Nota integrativa;
– è stato stabilito che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del Rendiconto finanziario.
In merito ai criteri di valutazione, viene previsto che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale. Le società in esame non sono, quindi, obbligate a valutare le poste di bilancio indicate secondo il criterio del costo ammortizzato.