Emendabilità della dichiarazione – Condizioni e limiti (Cass. 12.1.2016 n. 313)

La Cassazione, con l’ordinanza 12.1.2016 n. 313, ha ribadito l’emendabilità di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all’Amministrazione anche durante il processo tributario instaurato su un provvedimento fondato sui dati errati dichiarati.
Il caso specifico riguardava una cooperativa che, dopo il ricevimento di una cartella di pagamento per IRES e IRAP, rettificava la dichiarazione presentata, con dichiarazione integrativa.
È stato  precisato che il termine annuale di cui all’art. 2 co. 8 del DPR 322/98, previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa e finalizzata all’utilizzo in compensazione del credito eventualmente risultante, non interferisce sul termine di decadenza di 48 mesi previsto per l’istanza di rimborso (art. 38 del DPR 602/73). Inoltre, ciò nessun effetto produce sul processo tributario instaurato dal contribuente per contestare la pretesa fiscale, poiché anche in virtù del principio di capacità contributiva (art. 53 della Costituzione), non può estendersi un’eventuale decadenza amministrativa nel processo tributario. Infatti, sebbene ci si opponga ad una pretesa fondata su dati errati forniti dal contribuente, l’oggetto del contenzioso non è la «dichiarazione integrativa» bensì la fondatezza della pretesa tributaria, alla luce degli elementi prodotti dalle parti. Pertanto, va riconosciuta la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla maggior pretesa, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella determinazione dell’imposta dovuta.