L’art. 1 co. 70 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha abrogato l’art. 3 co. 1 lett. d) del DLgs. 446/97, che, nella versione vigente fino al 31.12.2015, dispone l’assoggettamento ad IRAP dei produttori agricoli titolari di reddito agrario (ai sensi dell’art. 32 del TUIR), esclusi quelli con volume d’affari annuo non superiore a 7.000,00 euro, i quali si avvalgono del regime speciale di esonero degli adempimenti IVA (sempreché non vi abbiano rinunciato).
A fronte di tale soppressione, viene introdotta la lett. c-bis) all’interno dell’art. 3 co. 2 del medesimo DLgs. 446/97, al fine di statuire che non sono soggetti passivi dell’imposta, tra l’altro:
– i soggetti che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’art. 32 del TUIR;
– i soggetti di cui all’art. 8 del DLgs. 227/2001 (vale a dire, le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali);
– le cooperative e i loro consorzi (di cui all’art. 10 del DPR 601/73).
La relazione illustrativa al Ddl. di stabilità 2016, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 15.10.2015, chiarisce che l’esclusione riguarda tutte le attività per le quali, fino all’1.1.2016 (data di entrata in vigore della L. 208/2015), si applica l’aliquota ridotta dell’1,9%.
Restano, invece, soggette ad IRAP, atteso che scontano l’aliquota ordinaria del 3,9%:
– le attività di agriturismo;
– le attività di allevamento;
– le attività connesse rientranti nell’art. 56-bis del TUIR.
Le citate modifiche si applicano dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, vale a dire dal 2016, con impatto sulla dichiarazione IRAP 2017.