L’art. 19 del DPR 602/73, nella versione post DLgs. 159/2015, stabilisce che, presentata (e poi accolta) la domanda di dilazione, l’Agente della riscossione non può adottare nè l’ipoteca esattoriale nè il fermo delle auto; tuttavia, rimangono valide le misure cautelari già in essere.
Quindi, se il fermo fosse stato disposto, per la sua cancellazione è necessaria l’estinzione completa del debito.
In base ad indiscrezioni provenienti dalla stampa specializzata, l’amministratore di Equitalia Ruffini è in procinto di predisporre alcune linee operative per mitigare detta situazione. Nello specifico, si prevede, in via interpretativa, di consentire la circolazione del veicolo dopo il pagamento della prima rata, mediante una sorta di “liberatoria” da presentare al PRA, che avrebbe l’effetto di sospendere il
Novità del DLgs. 24.9.2015 n. 159 – Effetti sul fermo amministrativo
In base alle novità apportate dal DLgs. 159/2015 all’art. 19 del DPR 602/73, viene esteso al fermo dei beni mobili registrati quanto in precedenza contemplato per l’ipoteca esattoriale. Ora, la domanda di dilazione inibisce l’adozione del fermo e dell’ipoteca, ma non invalida le misure già adottate, che vengono meno con l’esaurimento del piano di dilazione. Di contro, prima del DLgs. 159/2015, Equitalia aveva specificato che, con il pagamento della prima rata, sarebbe stato revocato il fermo disposto (direttiva Equitalia 27.3.2008 n. 12).