Fondo di integrazione salariale – Richiesta delle prestazioni – Modalità operative (circ. INPS 4.2.2016 n. 22)

L’INPS, con la circ. 4.2.2016 n. 22, ha conferito operatività al Fondo di integrazione salariale (FIS), fornendo le prime indicazioni sulla sua operatività e sulle modalità di presentazione della domanda di assegno ordinario.
Il Fondo di integrazione salariale (che dal 2016 sostituisce il Fondo di solidarietà residuale), infatti, prevede l’erogazione di un sostegno al reddito per tutte le attività lavorative nei settori non coperti dalla cassa integrazione o dai fondi di solidarietà bilaterali, che siano interessate da una riduzione o sospensione dell’attività. La procedura per richiedere l’assegno ordinario è già online; la domanda può essere presentata solo da aziende con più di 15 dipendenti, nei casi di sospensione o riduzione dell’attività previsti:
– dalla normativa della CIGO, escluse le intemperie stagionali;
– dalla normativa della CIGS, nelle sole ipotesi di riorganizzazione o crisi aziendale.
L’INPS indica le modalità di presentazione della domanda, che dovrà essere presentata non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Qualora la richiesta avvenga prima di 30 giorni, il sistema informatico ne impedirà l’invio, mentre, in caso di ritardo, l’assegno verrà riconosciuto solo a partire dal lunedì della settimana precedente la domanda. La circolare, inoltre, prevede una deroga in questa prima fase, facendo decorrere il termine di 15 giorni partire dal 4.2.2016 (data di pubblicazione della circolare).
Infine, i criteri per l’approvazione della richiesta sono stati disposti con il DM 8.2.2016 n. 94033, in vigore dal 9.2.2016.
Per la fruizione dell’assegno di solidarietà, invece, si dovranno attendere disposizioni, da parte dell’Istituto, circa l’implementazione della procedura online.