Il DLgs. 14.9.2015 n. 151 ha introdotto un “meccanismo” di gradualità da applicarsi alle sanzioni comminate ai datori di lavoro che omettono la formazione di lavoratori e dirigenti sulla sicurezza e che non inviano i propri dipendenti alle viste mediche di idoneità. In sintesi, per un numero di lavoratori non formati pari o uguale a 5, si applica la sanzione base che va da 2 a 4 mesi di arresto, o l’ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro; se i lavoratori sono da 6 a 10 l’arresto va da 4 a 8 mesi e l’ammenda da 2.630,40 a 11.398,40 euro; da 6 mesi a 1 anno di arresto e ammenda da 3.954,60 a 17.097,60 euro se la violazione è riferita a più di 10 lavoratori.
Invece, per l’omesso invio del lavoratore alla visita di idoneità si applica un’ammenda da 2.192 a 4.384 euro fino a 5 lavoratori, da 4.384. a 8.768 euro da 6 a 10 lavoratori e 6.576 euro oltre i 10 lavoratori. Le sanzioni, in concreto, trovano regolarmente la loro applicazione in istituti alternativi rispetto alla condanna nel processo penale: infatti, nella maggior parte dei casi, constatata la violazione, l’organismo di vigilanza impartisce al datore di lavoro (ed eventualmente al dirigente) la prescrizione di provvedere all’adeguamento di quanto riscontrato non a norma. A seguito dell’adempimento, il contravventore sarà ammesso al pagamento di una sanzione pari a un quarto del massimo della sanzione pecuniaria prevista dalla legge con conseguente estinzione del reato. Nel caso invece, non fosse impartita la prescrizione o non fosse correttamente adempiuta, il contravventore potrà beneficiare dell’estinzione del reato richiedendo al giudice, prima dell’apertura del dibattimento, di essere ammesso all’oblazione, cioè al pagamento di una somma che in questo caso sarà pari alla metà del massimo per quanto riguarda l’omessa formazione, e un terzo del massimo per quanto riguarda la violazione dell’obbligo di sottoporre il lavoratore a visita medica nel termine prescritto della legge.