Con il presente documento intendiamo mettervi a conoscenza che l’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito alcuni aspetti relativi alla produzione e cessione di energia elettrica e calore da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuata dagli imprenditori agricoli.
In particolare, viene precisato che il reddito 2016 sarà assoggettato alla tassazione forfettaria (D.L. 66/2014) solo per la parte derivante dalla cessione di energia generata dai primi 200 kW di potenza nominale installata; oltre tale limite, l’energia prodotta, sarà considerata come reddito d’impresa.
Impianti fotovoltaici: regime fiscale e tassazione
Studio Associato D’Amico