Convocazione del contribuente per l’instaurazione del contraddittorio sulle movimentazioni bancarie (C.T. Reg. Milano 8.9.2015 n. 3767/67/15)

La C.T. Reg. Milano, con la pronuncia 8.9.2015 n. 3767/67/15, ha affermato che lo svolgimento dell’ispezione bancaria non richiede:
– la convocazione del contribuente per l’instaurazione del contraddittorio sulle movimentazioni bancarie, perché ciò non viola il diritto alla difesa;
– nè la formazione di un PVC a chiusura della verifica.
Nel caso specifico, i giudici hanno rilevato che nessuna violazione del diritto al contraddittorio era stata commessa posto che il contribuente era stato invitato a giustificare le incongruenze emergenti dalle dichiarazioni, seppur senza riscontro, sia prima dello svolgimento dell’indagine bancaria, sia dopo, prima dell’emissione dell’avviso di accertamento.