Cooperative a mutualità prevalente – Applicazione degli ISA (circ. Agenzia delle Entrate 9.9.2019 n. 20)

Sono soggette agli ISA le società cooperative a mutualità prevalente poiché l’esclusione si applica limitatamente alle società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
Tali cause di esclusione, infatti:
– fanno riferimento alle cooperative di imprese ed a quelle di utenti che non operano per conto terzi e che non seguono le ordinarie regole di mercato;
– operano in presenza di attività svolte esclusivamente a favore dei soci o associati e degli utenti.
Pertanto, le cooperative a mutualità prevalente devono compilare l’ISA e allegarlo al modello REDDITI, fermo restando che – anche sulla scorta di quanto già chiarito con la C.M. 110/99 per gli studi di settore – potrà essere effettuata una specifica segnalazione nelle note aggiuntive se il perseguimento di fini mutualistici ha inciso in maniera rilevante sulle dinamiche imprenditoriali condizionando negativamente il risultato degli ISA (circ. Agenzia delle Entrate 9.9.2019 n. 20, § 2.1).