L’art. 1 co. 960 della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) introduce la nuova aliquota IVA del 5%, da applicarsi alle prestazioni di carattere socio-sanitario e assistenziale (di cui all’art. 10 co. 1 nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter) del DPR 633/72), qualora siano rese da cooperative sociali o loro consorzi (L. 381/91) nei confronti di specifici soggetti svantaggiati (anziani, inabili adulti, tossicodipendenti, portatori di handicap psicofisici, migranti senza fissa dimora, e altri soggetti di cui all’art. 10 co. 1 n. 27-ter) del DPR 633/72).
Le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all’1.1.2016. Per cui, a partire da tale data, le prestazioni di cui sopra dovrebbero essere assoggettate:
– ad aliquota del 5%, qualora siano rese da cooperative sociali o loro consorzi;
– ad aliquota ordinaria del 22%, qualora siano rese da soggetti diversi dalle cooperative sociali o loro consorzi (a meno che non ricorrano le condizioni per l’esenzione).
Diversamente, le prestazioni derivanti da contratti o convenzioni in corso all’1.1.2016, rese da cooperative sociali o non sociali e loro consorzi, dovrebbero seguire le regole previgenti ed essere assoggettate ad aliquota del 4% (nell’ipotesi di prestazioni di cui alla Tabella A, parte II, n. 41-bis) allegata al DPR 633/72).
Prestazioni socio-sanitarie ed educative rese dalle cooperative sociali – Applicazione dell’aliquota IVA del 5% – Novità del Ddl. di stabilità 2016
Il testo del Ddl. di stabilità 2016, modificato dal Senato e ora sottoposto all’esame della Camera, prevede, all’art. 1 co. 546, l’abrogazione delle disposizioni che consentono l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% alle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese, direttamente o in esecuzione di appalti o convenzioni, da parte delle cooperative (sociali e non sociali) e dai loro consorzi a favore di determinate categorie deboli.
Con le nuove disposizioni viene, inoltre, eliminata la facoltà di esentare dall’IVA le medesime prestazioni qualora siano rese da cooperative sociali (onlus di diritto) in esecuzione di contratti di appalto o convenzioni.
A partire dall’1.1.2016, il regime di esenzione IVA sarà applicabile soltanto alle prestazioni rese direttamente nei confronti del destinatario del servizio da parte delle cooperative sociali o dalle altre cooperative qualificate come onlus.
Invece, per le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative (di cui all’art. 10 co. 1 nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter) del DPR 633/72), rese da parte di cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di appalti o convenzioni, stipulati, rinnovati o prorogati a partire dall’1.1.2016, si applicherà la nuova aliquota del 5% (aggiunta alle precedenti aliquote del 4%, del 10% e del 22%), a condizione che le prestazioni siano rese nei confronti dei soggetti di cui all’art. 10 co. 1 n. 27-ter) del DPR 633/72.
A decorrere dall’1.1.2016, le cooperative diverse da quelle sociali e onlus saranno tenute, dunque, ad applicare l’aliquota IVA del 22% (e non più quella del 4%) per le suddette prestazioni, rese in modo diretto o indiretto.