Lavoratori stagionali e Nuova assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI)

Nel corso di un’interrogazione presso la Commissione lavoro della Camera, il sottosegretario al Lavoro è intervenuto in materia di NASpI, precisando che, dopo la norma transitoria introdotta per il 2015, non ci saranno altri interventi riguardanti il calcolo della durata del relativo trattamento per i lavoratori stagionali. Sul punto, si ricorda che l’art. 4 del DLgs. 4.3.2015 n. 22 ha stabilito che la NASpI abbia una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Le settimane lavorate, però, possono essere “valorizzate” una volta sola. Questo significa, per esempio, che un lavoratore stagionale impiegato per 24 settimane, al termine del periodo di lavoro può contare su 12 settimane di NASpI perché gli eventuali periodi di impiego degli anni precedenti già utilizzati per ottenere l’ammortizzatore sociale non sono più utili.
Quindi, ipotizzando che lavori solo 24 settimane all’anno, il lavoratore avrà sempre solo al massimo 12 settimane di NASpI.
Con il DLgs. 148/2015 è stato introdotto, solo per il 2015, un meccanismo di favore per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, valorizzando anche i periodi contributivi già utilizzati in passato, in modo da garantire un trattamento fino a 6 mesi. Tuttavia, come sottolineato nell’interrogazione parlamentare, dal prossimo anno si applicherà la normativa originaria del DLgs. 22/2015, con conseguente riduzione della NASpI per questo novero di lavoratori.