Assonime, con la circolare n. 2 pubblicata l’1.2.2016, ha affrontato la disciplina in tema di trasferimenti intraUe di beni, per essere sottoposti a perizie o lavorazioni, come modificata dall’art. 13 della L. 115/2015.
In base alla nuova disciplina, non costituiscono acquisti intracomunitari le introduzioni in Italia di beni provenienti da altro Stato membro, poste in essere da un soggetto passivo IVA in tale Stato, solo “qualora il bene, al termine della perizia o dei lavori, sia rispedito al soggetto passivo nello Stato membro a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato”.
Non costituiscono, invece, cessioni intracomunitarie i soli trasferimenti di beni dall’Italia ad altro Stato membro, poste in essere da un soggetto passivo IVA italiano, se “i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente soggetto passivo d’imposta, nel territorio dello Stato”.
Con riferimento al nuovo regime, Assonime ha quindi chiarito che i criteri di tassazione modificati si rendono applicabili anche nelle ipotesi in cui, per sopravvenute esigenze commerciali, venga mutata la destinazione finale dei beni trasferiti in un altro Stato membro rispetto a quanto originariamente previsto.
Ad esempio, nel caso in cui alcuni beni, introdotti in Italia per essere sottoposti a perizie o lavorazioni per essere restituiti al committente nello Stato Ue di provenienza, siano invece inviati in un diverso Stato membro o al di fuori della Ue, l’originario mero trasferimento di beni non soggetto ad IVA assume natura di “acquisto intracomunitario” soggetto ad imposta in Italia.