Contratto di leasing di immobili abitativi – Agevolazioni – Emendamento al Ddl. di stabilità 2016

Con un emendamento al Ddl. di stabilità per il 2016, sono state apportate alcune novità al regime fiscale del leasing immobiliare avente ad oggetto immobili abitativi.
Tra le altre cose, modificando l’art. 15 del TUIR, è previsto che dall’IRPEF lorda si possa detrarre un importo pari al 19% per:
–  canoni e relativi oneri accessori,
–  il costo di acquisto dell’unità immobiliare riscattata,
derivanti da contratti di locazione finanziaria di unità immobiliari.
Dette unità immobiliari:
–  devono essere adibite ad abitazione principale entro un anno dalla consegna;
–  possono riguardare anche immobili da costruire.
Sotto l’aspetto soggettivo, possono beneficiare dell’agevolazione i soggetti IRPEF che:
–  hanno un reddito complessivo non superiore a 55.000,00 all’atto della stipula del contratto di locazione finanziaria;
–  non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.
L’agevolazione spetta in misura diversa a seconda che le spese siano sostenute da soggetti di età inferiore o superiore a 35 anni.
Per quanto concerne i giovani di età inferiore a 35 anni la detrazione IRPEF del 19% spetta:
–  per un importo non superiore a 8.000,00 euro per i canoni ed i relativi oneri accessori del leasing;
–  per un importo non superiore a 20.000,00 euro per il costo di acquisto dell’immobile a fronte dell’esercizio dell’opzione finale.
Per quanto concerne i soggetti di età non inferiore a 35 anni (ovverosia per coloro che hanno un’età pari o superiore a 35 anni) la detrazione IRPEF del 19% spetta:
–  per un importo non superiore a 4.000,00 euro per i canoni ed i relativi oneri accessori del leasing;
–  per un importo non superiore a 10.000,00 euro per il costo di acquisto dell’immobile a fronte dell’esercizio dell’opzione finale.