Rientrano tra i beni oggetto di assegnazione o di cessione agevolata i beni immobili, fatta eccezione per quelli strumentali per destinazione, nonché i beni mobili iscritti in pubblici registri (es. autoveicoli, natanti, aeromobili) non utilizzati quali beni strumentali nell’esercizio dell’impresa. Anche nell’attuale contesto dovrebbero rimanere validi i chiarimenti a suo tempo forniti nella C.M. 21.5.99 n. 112/E, secondo la quale l’assegnazione o la cessione agevolata possono riguardare indistintamente gli immobili strumentali per natura, gli immobili “merce” piuttosto che gli immobili patrimoniali.
Con riferimento agli immobili strumentali per natura, la stessa circolare aveva chiarito che possono essere assegnati con le modalità agevolate tutti quelli concessi in locazione, comodato o, comunque, non utilizzati direttamente.
Per le immobiliari di gestione dovrebbero, inoltre, valere i principi più volte sanciti dalla giurisprudenza di Cassazione, la quale nega ogni carattere di strumentalità agli immobili detenuti per la locazione: che gli immobili rientrino, quindi, nelle categorie catastali che qualificano in via ordinaria gli immobili strumentali (B, C, D, E e A/10), o che essi siano immobili di civile abitazione, la natura dell’attività esercitata (gestione e locazione) determina in via automatica l’inclusione degli stessi tra quelli agevolabili.