Con un apposito emendamento al Ddl. di stabilità 2016, il Governo intende:
– sopprimere in toto la disciplina dei costi derivanti da operazioni con imprese localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata (art. 110 co. 10 e seguenti del TUIR);
– modificare la normativa CFC (art. 167 del TUIR), limitandola alle controllate la cui tassazione nominale nello Stato estero è inferiore del 50% a quella italiana.
Cessione agevolata dell’immobile ai soci – Novità del Ddl. di stabilità 2016
In base all’art. 9 del disegno di legge Stabilità 2016, le società possono, in luogo dell’assegnazione agevolata, procedere a una cessione agevolata degli immobili (oltre che dei beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati quali beni strumentali) ai soci, versando, sulla plusvalenza da cessione, un’imposta sostitutiva pari all’8% per le società operative e 10,5% per quelle non operative.
La cessione non realizza una riduzione del patrimonio netto, bensì una permutazione dell’attivo patrimoniale da immobilizzato o circolante (immobili merce) a liquidità o credito verso il socio; inoltre, nella cessione, la plusvalenza è iscritta a Conto economico. Nel modello UNICO si effettua la relativa variazione in diminuzione atteso che tale plusvalenza è tassata a titolo definitivo con imposta sostitutiva.
La cessione agevolata può risultare, in alcuni casi, preferibile rispetto all’assegnazione. Si tratta, ad esempio, dell’ipotesi in cui sia necessario far uscire l’unico immobile dal perimetro sociale, a fronte di una compagine societaria formata da due soci i quali non sono disponibili ad intestarsi in comproprietà l’immobile.
Note di variazione in caso di risoluzione per inadempimento – Novità del Ddl. di stabilità 2016
Il Ddl. di stabilità 2016 prevede l’inserimento, all’interno dell’art. 26 del DPR 633/72, di una norma di carattere interpretativo, riferita all’emissione della nota di variazione IVA nel caso di contratti a esecuzione continuata o periodica.
Come spiega la relazione illustrativa al Ddl. di stabilità, la nuova disposizione chiarisce che, “in caso di risoluzione relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento alternativamente del cessionario o del committente, la facoltà di emissione della nota di variazione si applica per la coppia di prestazioni per cui l’inadempimento ha generato la risoluzione contrattuale, non potendosi estendere a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui il cessionario o committente abbia correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni”.
A seguito della nuova norma interpretativa, deve dedursi che, per tutte le “coppie” di cessioni o prestazioni per le quali solo il fornitore ha adempiuto alla propria obbligazione, è possibile procedere alla nota di variazione IVA in diminuzione sin dalla data in cui si producono gli effetti risolutivi (come avviene a livello civilistico ai sensi dell’art. 1458 c.c.).
Il regime di esonero in agricoltura non verrà abrogato
I piccoli produttori agricoli possono tirare un sospiro di sollievo: il regime Iva agevolato non sarà cancellato dalla legge di stabilità. I soggetti con volume d’affari inferiore ai 7 mila euro continueranno dunque a godere del regime di esonero. È questa una delle novità contenute nel testo del disegno di legge stabilità 2016, approvato venerdì scorso al senato e ora al vaglio della camera.
Registrazione del contratto di locazione – Novità del Ddl. di stabilità 2016
Tra gli emendamenti alla legge di Stabilità, ve ne è uno che riguarda le locazioni.
In particolare, modificando l’art. 13 della L. 431/98 sui “patti contrari alla legge” (pattuizioni volte a determinare canoni di locazione maggiori rispetto a quanto indicato nel contratto di locazione), viene inserito un periodo a norma del quale si statuisce che gravi sul locatore l’obbligo di “provvedere alla registrazione nel termine perentorio di 30 giorni”.
Sembra opportuno ritenere che tale obbligo sia riferibile alla registrazione del contratto di locazione e non ai patti contrari alla legge.
Inoltre, la nuova formulazione precisa che il locatore è tenuto, nei 60 giorni successivi alla registrazione, a darne documentata comunicazione non solo al conduttore, ma anche all’amministratore di condominio, al fine di consentire a quest’ultimo di adempiere agli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale.
Infine, è consentito al conduttore di esperire un’azione dinanzi all’autorità giudiziaria, volta a ricondurre il contratto alle condizioni “legali” di cui agli artt. 2 co. 1 (contratti c.d. “liberi”) e 2 co. 3 (contratti c.d “concordati”) della L. 431/98:
– nei casi di nullità di tutti quei patti volti a determinare un importo di canone maggiore rispetto a quello risultante dal contratto scritto e registrato, nonchè di riottenere la restituzione delle somme indebitamente versate;
– nel caso in cui il locatore non ottemperi all’obbligo di registrazione.
Prestazioni socio-sanitarie ed educative rese dalle cooperative sociali – Applicazione dell’aliquota IVA del 5% – Novità del Ddl. di stabilità 2016
Il testo del Ddl. di stabilità 2016, modificato dal Senato e ora sottoposto all’esame della Camera, prevede, all’art. 1 co. 546, l’abrogazione delle disposizioni che consentono l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% alle prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese, direttamente o in esecuzione di appalti o convenzioni, da parte delle cooperative (sociali e non sociali) e dai loro consorzi a favore di determinate categorie deboli.
Con le nuove disposizioni viene, inoltre, eliminata la facoltà di esentare dall’IVA le medesime prestazioni qualora siano rese da cooperative sociali (onlus di diritto) in esecuzione di contratti di appalto o convenzioni.
A partire dall’1.1.2016, il regime di esenzione IVA sarà applicabile soltanto alle prestazioni rese direttamente nei confronti del destinatario del servizio da parte delle cooperative sociali o dalle altre cooperative qualificate come onlus.
Invece, per le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative (di cui all’art. 10 co. 1 nn. 18), 19), 20), 21) e 27-ter) del DPR 633/72), rese da parte di cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di appalti o convenzioni, stipulati, rinnovati o prorogati a partire dall’1.1.2016, si applicherà la nuova aliquota del 5% (aggiunta alle precedenti aliquote del 4%, del 10% e del 22%), a condizione che le prestazioni siano rese nei confronti dei soggetti di cui all’art. 10 co. 1 n. 27-ter) del DPR 633/72.
A decorrere dall’1.1.2016, le cooperative diverse da quelle sociali e onlus saranno tenute, dunque, ad applicare l’aliquota IVA del 22% (e non più quella del 4%) per le suddette prestazioni, rese in modo diretto o indiretto.
Benefit concessi dal datore di lavoro a dipendenti e loro familiari – Disciplina applicabile – Novità del Ddl. di stabilità 2016
Il Ddl. di stabilità 2016, in tema di “welfare aziendale”, amplia le esenzioni IRPEF per le somme e prestazioni erogate dal datore di lavoro nei confronti della generalità di dipendenti o di categorie di dipendenti (o loro familiari ex art. 12 del TUIR). Si tratta nello specifico:
– dell’esenzione da IRPEF dell’utilizzazione di opere e servizi, concessi dal datore di lavoro per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, anche se previsti da disposizione di contratto, accordo o regolamento aziendale (nuovo art. 51 co. 2, lett. f) del TUIR);
– dell’esenzione da IRPEF per determinate somme, servizi e prestazioni erogati dal datore di lavoro per la fruizione, da parte dei familiari ex art. 12 del TUIR (anche se non fiscalmente a carico), dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare (compresi i servizi integrativi e di mensa), per la frequenza da parte dei familiari indicati all’art. 12 del TUIR di ludoteche e di centri estivi e invernali, e per borse di studio a favore dei medesimi familiari (nuovo art. 51 co. 2, lett. f-bis) del TUIR);
– dell’esenzione da IRPEF per le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro per i servizi di assistenza ai familiari (indicati nell’art. 12 del TUIR) anziani o non autosufficienti (nuovo art. 51 co. 2 lett. f-ter) del TUIR).
Va rilevato che, stando all’attuale formulazione del Ddl. di stabilità in corso di approvazione, l’applicazione di queste disposizioni è subordinata alla circostanza che le erogazioni siano effettuate in esecuzione di contratti aziendali o accordi territoriali di cui all’art. 51 del DLgs. 81/2015.
Maggiorazione del 40% del costo di acquisizione – Novità del Ddl. di stabilità 2016 – Irrilevanza ai fini degli studi di settore
Tra le nuove disposizioni inserite nel maxiemendamento interamente sostitutivo del Ddl. di stabilità 2016, approvato in Senato e attualmente in corso di esame alle Commissioni competenti della Camera, si segnala la norma che prevede l’irrilevanza dei “super-ammortamenti” ai fini degli studi di settore. Più nello specifico, come affermato nella Relazione tecnica al testo, il nuovo comma 54 prevede che i “super-ammortamenti” “non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l’elaborazione e il calcolo degli studi di settore. Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti”.
La previsione appare coerente rispetto all’ambito in cui la misura agevolativa è destinata a operare, ossia “con esclusivo riferimento” alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria ai fini delle imposte dirette.
Legge di stabilità 2016 e novità su Imu e Tasi
Stop a Tasi e Imu su case assegnate al coniuge. Stessa cosa per le abitazioni delle cooperative a proprietà indivisa e alle case dei dipendenti delle forze dell’ordine. Sugli affitti a canone concordato previsto uno sconto dell’Imu. Esenzione, poi, per i comodati concessi a figli e genitori. Tuttavia, per far scattare l’esenzione occorrono tre condizioni: il contratto deve essere registrato ma la casa deve essere stata usata nel 2015 dal comodante come abitazione principale, e lo stesso comodante non deve possedere altre abitazioni in Italia. Per come è iscritta l’esenzione si applicherebbe, quindi, solo alle case di chi esce dalla propria abitazione per darla a figlio o genitori e vada ad abitare in affitto o comunque in un immobile non di sua proprietà.
Aumento del PREU per le newslot e vlt
Il DDL di stabilità 2016 prevede alcune importanti novità per il comparto dei giochi e scommesse:
– si prevede l’aumento del prelievo erariale unico (PREU) relativo a newslot (dal 13 al 15%) e video lottery terminal – VLT (dal 5 al 5,5%);
– si riaprono i termini ai fini della regolarizzazione fiscale per emersione dei centri di raccolta on line di scommesse non autorizzati;
– si individua una procedura per accertare la stabile organizzazione in caso di raccolta delle scommesse per mezzo dei centri di trasmissione dati (c.d. CTD), da assoggettare ad una ritenuta a titolo d’acconto nella misura del 25%;
– si prevedono bandi di gara per nuove concessioni riguardanti le scommesse sportive e non sportive, il Bingo ed i giochi a distanza.