Legge di stabilità 2016: le novità per i pagamenti in contanti

Il disegno di legge di Stabilità per il 2016 prevede l’innalzamento, da 1.000 a 3.000 euro, del limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore. Contestualmente vengono abrogate due norme pressoché inapplicate, ovvero:
– l’obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità;
– l’obbligo per i soggetti della filiera dei trasporti ad effettuare i pagamenti dei corrispettivi relativi ai contratti di trasporto su strada utilizzando mezzi elettronici di pagamento o il canale bancario o postale, o altri strumenti comunque tracciabili, indipendentemente dall’ammontare.
Occorre ricordare che i pagamenti in contanti, al di sopra della succitata soglia, sono puniti, ai sensi dell’art. 58, D.Lgs. n. 231/2007, con la sanzione amministrativa dall’1% al 40% dell’importo trasferito. Ai sensi del successivo comma 7-bis, questa sanzione non può comunque essere inferiore all’importo di 3.000 euro e, per le violazioni che riguardano importi superiori a 50.000 euro, la sanzione minima è aumentata di cinque volte.

Il canone Rai si pagherà in 10 rate

Il canone Rai sarà addebitato in dieci rate sulla bolletta elettrica. E per il 2016, in considerazione dei tempi tecnici necessari affinché i fornitori di energia adeguino i sistemi di fatturazione, la prima rata del canone si pagherà a partire dalle bollette successive al 1° luglio. È questa la soluzione individuata da governo e dalle relatrici della legge di stabilità.

Esenzione IMU per gli immobili concessi in comodato ai figli – Emendamento al Ddl. di stabilità 2016

Con un emendamento al Ddl. di stabilità 2016 è stata proposta l’esenzione dall’IMU (e di conseguenza anche della TASI) per le unità immobiliari, escluse quelle di maggior pregio (A/1, A/8 e A/9), concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione principale.
Per poter beneficiare dell’esenzione dovrebbero sussistere le seguenti condizioni:
– che il contratto di comodato sia registrato;
– che il comodante abbia adibito nel 2015 lo stesso immobile ad abitazione principale;
– che il comodante non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia.

Estromissione agevolata dell’immobile strumentale da parte dell’imprenditore individuale – Emendamento al Ddl. di stabilità 2016

Con un emendamento al Ddl. di stabilità 2016 è stata proposta la riapertura delle disposizioni agevolative per l’estromissione dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale.
Sulle plusvalenze che emergono a seguito dell’operazione (pari alla differenza tra il valore normale dell’immobile e il suo costo fiscalmente riconosciuto) è dovuta un’imposta sostitutiva dell’8%. La norma proposta rimanda, in quanto compatibili, alle altre disposizioni dell’art. 9 dello stesso Ddl. di stabilità 2016, per cui dovrebbe essere possibile assumere, in luogo del valore normale, il valore catastale degli immobili.
L’operazione avviene in regime di esenzione IVA (salva la necessità di eventuali rettifiche della detrazione se l’immobile è stato acquistato con IVA da meno di dieci anni, o se sono state effettuate spese incrementative) e non comporta il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. L’opzione dovrebbe essere esercitata entro il 31.5.2016 e consentirebbe l’estromissione a decorrere dal periodo d’imposta in corso all’1.1.2016.

Come cambia l’esonero contributivo per le nuove assunzioni dal 2016

Con la legge di stabilità 2015 ai datori di lavoro viene concesso l’esonero, per trentasei mesi, dal versamento dei contributi previdenziali. L’assunzione deve riguardare lavoratori che nei sei mesi precedenti l’instaurazione del rapporto di lavoro non sono occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro.

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Rivalutazione dei beni d’impresa nel ddl di stabilità 2016

Il DDL Stabilità 2016 prevede la possibilità di rivalutare i beni d’impresa. Nel bilancio al 31 dicembre 2015 sarà possibile rivalutare fiscalmente beni materiali e immateriali pagando, entro il 16 giugno 2016, un’imposta sostitutiva del 16% sul maggior valore e, in contropartita, potendo dedurre fiscalmente, dal 2018, gli ammortamenti di quanto rivalutato. Beneficiari della nuova chance di rivalutazione sono le imprese individuali, le Snc, le Sas, le Spa, le Srl, le cooperative, gli enti commerciali ecc.. Saranno agevolati anche gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata o quelli che adottano il regime dei minimi, a patto che iscrivano i maggiori valori rivalutati su un prospetto di rivalutazione. Non possono rivalutare beni d’impresa le società semplici. Per la rivalutazione l’imposta è del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili.

Rivalutazione dei beni d’impresa – Novità del Ddl. di stabilità 2016

L’art. 45 del Ddl. di stabilità 2016 ripropone una disciplina di rivalutazione dei beni d’impresa, da effettuarsi nel bilancio 2015, le cui regole sono analoghe a quelle previste per la rivalutazione di cui all’art. 1 commi 140 e seguenti della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
I maggiori valori iscritti in bilancio sono riconosciuti ai fini fiscali con il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari al 16% per i beni ammortizzabili o al 12% per i beni non ammortizzabili; come nella rivalutazione disciplinata dalla L. 147/2013, il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con un’ulteriore imposta sostitutiva pari al 10%.
Il maggior valore si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita (per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, quindi, a decorrere dal 2018); per quanto riguarda le plusvalenze o minusvalenze, perché i nuovi valori esplichino efficacia occorre attendere l’1.1.2019 (sempre facendo riferimento ai soggetti “solari”).

Le novità fiscali e del lavoro del ddl di stabilità 2016

Il Consiglio dei Ministri del 15/10/2015 ha approvato il disegno di legge di stabilità 2016. Con il seguente documento vi informiamo sui principali interventi in materia fiscale e del lavoro contenuti nella Legge di Stabilità, evidenziando che si tratta solo di un disegno di Legge che viene trasmesso alle Camere per proseguire il normale iter parlamentare che porterà all’approvazione definitiva. In questo iter il disegno di legge potrà subire delle modifiche.

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Accesso al regime fiscale agevolato per lavoratori dipendenti e pensionati – Novità del Ddl. di stabilità 2016

Il Ddl. di stabilità 2016 si propone di aumentare l’ambito applicativo del regime forfetario per autonomi andando a modificare il requisito d’accesso relativo al possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, rispettivamente ai sensi degli artt. 49 e 50 del TUIR. In particolare, verrebbe:
– abrogata la previsione secondo cui, per accedere o permanere nel regime, tali redditi devono essere inferiori, nell’annualità precedente, a quelli conseguiti nell’attività d’impresa, dell’arte o della professione;
– inserita una nuova causa di esclusione dal regime per gli imprenditori e i lavoratori autonomi che percepiscano redditi di lavoro dipendente o assimilati eccedenti l’importo di 30.000,00 euro nell’anno precedente; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato (ad esempio, in caso di precedente licenziamento).
Tale previsione andrà coordinata con quella – che si intenderebbe introdurre con la legge di stabilità 2016 – che consente di usufruire dell’aliquota d’imposta del 5% per i primi cinque anni di attività, a condizione che l’attività non costituisca mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo.

Cooperative agricole – Esclusione da IRAP a partire dal 2016 – Novità del Ddl. di stabilità 2016

In ordine all’esclusione da IRAP dei soggetti operanti nel settore agricolo, la versione del Ddl. di stabilità 2016 presentata alle Camere estende espressamente detta esclusione alle cooperative agricole e ai loro consorzi (ex art. 10 del DPR 601/73). Le prime bozze dell’articolato, invece, limitavano l’esclusione alle sole cooperative della piccola pesca e ai loro consorzi.
La relazione illustrativa chiarisce che l’esclusione riguarda tutte le attività per le quali, fino all’1.1.2016 (data prevista di entrata in vigore della legge di stabilità 2016), si applica l’aliquota ridotta dell’1,9%.
Restano pertanto soggette ad IRAP anche dal 2016, atteso che attualmente scontano l’aliquota ordinaria del 3,9%:
– le attività di agriturismo;
– le attività di allevamento;
– le attività connesse rientranti nell’art. 56-bis del TUIR.