Con il DM 28.10.2016, il Ministero dello Sviluppo economico definisce l’attribuzione delle ulteriori risorse disponibili relative alla “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del DL n. 69/2013.
In particolare, tale decreto concerne la prenotazione delle risorse relative a contributi per ulteriori 4.640.803,51 euro, per un importo complessivamente prenotato per il mese di settembre 2016 pari a 28.089.628,32 di euro sulla base dell’elenco di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto e che, articolato per banca/intermediario finanziario, riporta le prenotazioni accolte. L’elenco contiene, altresì, l’importo delle risorse prenotate per ciascun soggetto finanziatore in base all’ordine cronologico di presentazione della relativa richiesta.
Con riferimento alla “Nuova Sabatini”, va inoltre rilevato che il Ddl di bilancio 2017 prevede la proroga dell’agevolazione fino al 31.12.2018, con l’introduzione di un contributo potenziato per gli investimenti aventi carattere spiccatamente innovativo ascrivibili al c.d. “manufacturing 4.0″.
Imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività e incentivi al welfare aziendale – Novità del Ddl di bilancio 2017
Nel confermare il regime di tassazione agevolato (imposta sostitutiva del 10%) delineato dall’art. 1 co. 182 ss. della L. 208/2015 con riguardo alle somme erogate ai lavoratori dipendenti privati, sulla base di contratti collettivi territoriali o aziendali, sotto forma di premi di risultato e partecipazione agli utili dell’impresa, il Ddl di bilancio 2017 prevede l’innalzamento:
– da 2.000,00 a 3.000,00 euro (e da 2.500,00 a 4.000,00 euro in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro) dell’importo massimo agevolabile;
– da 50.000,00 a 80.000,00 euro, della soglia massima di reddito di lavoro dipendente, riferito all’anno precedente, da non superare ai fini dell’accesso alla detassazione nell’anno di riferimento, con conseguente ampliamento dei potenziali beneficiari della stessa.
Viene, altresì, modificata la disciplina dell’opzione per il c.d. “welfare aziendale” introdotta dalla medesima L. 208/2015 e consistente nella possibilità per il dipendente, in presenza di una disposizione abilitante della contrattazione collettiva di secondo livello, di sostituire l’erogazione delle predette somme – potenzialmente assoggettabili, stante la sussistenza di tutti i presupposti, ad imposta sostitutiva – con la fruizione delle somme e dei valori di cui all’art. 51 co. 2 ss. del TUIR, esclusi, entro i limiti indicati, da qualsiasi forma di tassazione.
In particolare, il Ddl in esame prevede nuove ipotesi esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente e amplia le possibilità di sostituzione con i premi di risultato e di conseguente esenzione.
Imputazione temporale dei componenti positivi e negativi di reddito – Criterio di cassa – Novità del Ddl di bilancio 2017
Sulla base della bozza del Ddl di bilancio, a decorrere dal 2017, verrebbe introdotto il principio di cassa per la determinazione del reddito delle imprese che applicano il regime contabile semplificato (c.d. “minori”), in luogo del principio di competenza. La riforma dovrebbe essere attuata mediante:
– la completa sostituzione dell’art. 18 del DPR 600/73, per adeguare al nuovo regime di determinazione del reddito l’intero impianto contabile;
– un’ampia modifica dell’art. 66 del TUIR.
Dal punto di vista contabile, il nuovo art. 18 prevede l’istituzione di distinti registri nei quali annotare in maniera cronologica – con riferimento alla data di incasso o di pagamento – i ricavi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio; i diversi componenti positivi e negativi di reddito, invece, vanno annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Detti registri cronologici possono essere sostituiti dagli ordinari registri IVA, a condizione che negli stessi siano separatamente indicate le operazioni non soggette a registrazione ai fini dell’imposta, nonchè l’importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con l’indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.
Esercitando un’opzione di durata triennale, il contribuente avrebbe anche la possibilità di derogare parzialmente al regime di cassa, in sostanza, facendo coincidere la data di registrazione dei documenti ai fini IVA con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.
È rimasta, invece, immutata rispetto all’attuale sistema la possibilità di optare per il regime contabile ordinario con efficacia almeno triennale.