Verifica della presenza del destinatario della cartella nel territorio di residenza (Cass. 25.11.2015 n. 24082)

La Cassazione, con la sentenza 25.11.2015 n. 24082, ha affermato che il notificante deve verificare la presenza del destinatario sia all’indirizzo dove è stata richiesta la notifica che nell’intero comune, anche in base a quanto risulta dai registri pubblici; a tal fine, la relata sulla quale è indicato “sconosciuto sui citofoni” non è sufficiente per presumere l’effettuazione di ricerche tali da considerare il destinatario come “sconosciuto in loco”.
Conseguentemente, in assenza di tali verifiche, non può considerarsi valida la notifica l’atto effettuata ai sensi dell’art. 60 co. 1 lett. e) del DPR 600/73, per irreperibilità assoluta del destinatario.

Notifica avvenuta “direttamente” a mezzo del servizio postale – Illegittimità (C.T. Reg. Bologna 12.10.2015 n. 2005/8/15)

La c.t. reg. di Bologna del 12.10.2015 n. 2005/8/15, illustrando l’esegesi storica dell’art. 26 del DPR 602/73, ha sancito che la cartella di pagamento, a pena di nullità, non può essere notificata “direttamente” da Equitalia tramite il servizio postale, siccome occorre la mediazione di un agente notificatore (messo notificatore, vigile urbano).
La pronuncia si pone in netta controtendenza rispetto al consolidato orientamento della Cassazione, che ritiene valida la notifica avvenuta nel modo illustrato (per tutte, Cass. 10.4.2015 n. 7218).