Con un documento del 15.1.2016, la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha analizzato le disposizioni relative ai bilanci semplificati delle c.d. “piccole società”, cioè le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ex art. 2435-bis c.c., e delle micro imprese di cui al nuovo art. 2435-ter c.c., alla luce delle novità introdotte dal DLgs. 139/2015.
Le osservazioni maggiormente interessanti attengono alla decorrenza delle norme in esame.
Richiamando un precedente documento del CNDCEC del novembre 2012, che ha suggerito un’interpretazione prudenziale del dettato normativo, la Fondazione sembra affermare che, qualora una società non abbia superato almeno due delle soglie previste dall’art. 2435-bis c.c. negli esercizi 2014 e 2015, possa applicare le disposizioni relative alle “piccole imprese” a partire dal bilancio 2016.
Altra considerazione di rilievo attiene al carattere facoltativo delle disposizioni in esame. Secondo la Fondazione, infatti, anche nella novellata versione del codice civile, le società di minori dimensioni hanno la facoltà di applicare le semplificazioni previste (o alcune di queste).
Laddove, quindi, le società che rispettano i limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata lo ritenessero opportuno, potrebbero applicare le disposizioni relative al bilancio in forma ordinaria, così come le società che rientrano nella definizione di micro impresa potrebbero applicare le disposizioni relative al bilancio in forma abbreviata.
Bilancio d’esercizio e novità del DLgs. 139/2015
Il DLgs. 139/2015 ha modificato, tra l’altro, la disciplina del bilancio in forma abbreviata contenuta nell’art. 2435-bis c.c.
Con riguardo agli schemi di bilancio:
– è stata eliminata la previsione secondo cui le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono tenute ad esporre nello Stato patrimoniale l’importo lordo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, l’importo del fondo rettificativo (per ammortamenti e svalutazioni) e, conseguentemente, l’importo netto;
– sono stati integrati i riferimenti alle voci del Conto economico che possono essere raggruppate, in considerazione dell’inserimento delle nuove voci all’interno dello schema ex art. 2425 c.c.;
– sono stati modificati gli obblighi di informativa in Nota integrativa;
– è stato stabilito che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del Rendiconto finanziario.
In merito ai criteri di valutazione, viene previsto che le società che redigono il bilancio in forma abbreviata hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale. Le società in esame non sono, quindi, obbligate a valutare le poste di bilancio indicate secondo il criterio del costo ammortizzato.