Nel corso di Telefisco 2019, l’Agenzia delle Entrate specifica che, ove, entro il 24.10.2018, sia stato notificato un accertamento su una annualità a fronte di un pregresso verbale concernente più periodi d’imposta, il contribuente rimane libero di definire le restanti annualità ai sensi dell’art. 1 del DL 119/2018.
Ciò è coerente con il provv. Agenzia delle Entrate 23.1.2019 n. 17776, secondo cui il PVC può essere definito limitatamente ad uno o più periodi d’imposta oggetto del medesimo.
Definizione di PVC e accertamenti – Novità del DL fiscale in corso di approvazione
La seconda bozza di decreto fiscale, divulgata l’11.10.2018, conferma l’introduzione di una rottamazione dei ruoli consegnati dal 2000 al 2017 (con stralcio di sanzioni e interessi) e di una definizione delle liti fiscali pendenti instaurate in primo grado entro il 30.9.2018 (con obbligo di pagamento del terzo delle imposte in caso di vittoria in appello, della metà in primo grado o di soli sanzioni e interessi se c’è stata soccombenza o non c’è ancora la sentenza).
È poi prevista una definizione degli atti di accertamento, di rettifica, di liquidazione e di recupero notificati entro il 30.9.2018 e degli atti di adesione sottoscritti entro tale data.
Il beneficio, tuttavia, consiste nel solo stralcio di sanzioni e interessi.
Lo stesso, limitatamente, però, a imposte sui redditi, IVA, IRAP e contributi previdenziali, è previsto per i PVC consegnati entro il 30.9.2018.