La circ. Agenzia Entrate 4.4.2016 n. 10 ha esaminato, nell’ambito del regime forfetario di cui alla L. 190/2014, la causa ostativa connessa al possesso di partecipazioni in società di persone o associazioni, ovvero in srl in regime di trasparenza. Affinchè non si configuri detta causa ostativa è necessario che la partecipazione non sia detenuta in costanza di regime. Ad esempio, in caso di inizio attività in corso d’anno con adesione al regime agevolato è sufficiente che la partecipazione sia dismessa prima dell’inizio dell’attività, ancorchè nel medesimo periodo d’imposta.
La circolare ha indicato che in tali ipotesi la preclusione non opera in quanto il “forfetario” “non sarà titolare anche del reddito di partecipazione, che sarà imputato al titolare della medesima alla data di chiusura dell’esercizio”. Allo stesso modo, nessuna preclusione si verifica se “in corso di applicazione del regime forfetario, il contribuente erediti una partecipazione societaria che viene ceduta entro la fine dell’esercizio, poiché, anche in tal caso non ricorre l’assoggettamento a due diversi regimi di tassazione di redditi appartenenti alla stessa categoria”.
Infine, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/2016 individua specifiche ipotesi in cui l’esclusione dal regime non opera. Si tratta dei casi in cui il contribuente in regime forfetario:
– dismetta, in corso d’anno, la partecipazione a causa dello scioglimento della società;
– erediti una partecipazione in una società di persone o in una società di capitali trasparente che viene liquidata entro il 31 dicembre del medesimo anno in cui ha acquisito la qualifica di socio.