Alcune violazioni commesse in materia di IVA possono risultare “neutre” per il contribuente (fermi restando gli interessi e le sanzioni), in quanto al pagamento dell’imposta non versata corrisponde la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione o al rimborso.
Per esempio, nel caso in cui l’esportatore abituale abbia effettuato acquisti non imponibili oltre il limite del plafond IVA (c.d. “splafonamento”) e abbia provveduto al pagamento dell’imposta (unitamente agli interessi e alle sanzioni) mediante ravvedimento operoso, ovvero a seguito della definizione dell’accertamento, può comunque esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA, o il diritto al rimborso, sempre che non vi siano contestazioni in merito all’inerenza degli acquisti (si veda, in tal senso, C.T.Reg. Milano 22.2.2016 n. 1044/67/2016).
Inoltre, come affermato dalla circ. Agenzia delle Entrate 17.12.2013 n. 35, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è avvenuto il pagamento dell’imposta, anche se a seguito di accertamento.
Anche nell’ipotesi in cui il rimborso IVA sia stato eseguito in assenza dei requisiti previsti e sia stato emesso un atto di recupero delle somme rimborsate, l’imposta diviene nuovamente detraibile a seguito della definizione del provvedimento, salvo contestazioni in merito all’inerenza.