Postergazione del finanziamento rispetto ai rimborsi degli altri creditori ( Sentenza Trib. di Milano n. 9104 del 28.7.2015)

Con la sentenza n. 9104 del 28.7.2015, il Tribunale di Milano (ponendosi in linea con la pronuncia n. 14056/2015 della Corte di Cassazione) ha statuito che il principio per cui i finanziamenti dei soci erogati in situazioni di squilibrio finanziario vengono soddisfatti solo successivamente al rimborso degli altri creditori, previsto con riferimento alle srl dall’art. 2476 c.c., è applicabile anche alle spa “a ristretta base sociale”, esclusivamente nel caso in cui le somme siano state erogate in presenza di una crisi strutturale dell’ente.
In particolare, secondo i giudici, il predetto principio è applicabile, con riguardo alle spa:
– in presenza di una base azionaria familiare o ristretta;
– quando vi è coincidenza tra i soci e gli amministratori;
– quando il socio può apprezzare compiutamente la situazione di adeguata capitalizzazione della società.