Imposta sostitutiva del 10% sui premi di produttività – Novità del Ddl di stabilità 2016

Tra le misure più interessanti contenute nel Ddl. di stabilità 2016, si segnala anche la reintroduzione del regime fiscale agevolato dei premi di produttività. Infatti, dopo la mancata operatività dell’anno in corso, il sistema di tassazione dei premi di produttività con un’aliquota ridotta si appresta a diventare strutturale. In particolare, viene confermato sia l’ambito di applicazione, riguardante i datori di lavoro del settore privato, sia la misura dell’agevolazione, costituita da un’imposta sostitutiva dell’IRPEF (comprese le addizionali regionali e comunali) pari al 10%. È inoltre previsto un limite annuale di 2.000 euro lordi, aumentato fino a un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, con modalità che verranno definite in seguito con apposito decreto interministeriale. Quale condizione soggettiva, il lavoratore deve essere titolare di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro nell’anno precedente a quello di percezione delle somme detassate. Invece, da un punto di vista oggettivo, sono agevolabili sia i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con decreto interministeriali, sia le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. In entrambi i casi, le erogazioni devono essere previste e regolate da contratti collettivi aziendali o territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o dalle loro RSA o RSU .