Prezzo valore – Ambito di applicazione (Studio del Consiglio nazionale del Notariato n. 133/2015)

Nello Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 133/2015, viene esaminato il campo di applicazione del “prezzo valore”, alla luce della sentenza 6/2014 della Corte Costituzionale, con la quale il metodo di determinazione agevolata della base imponibile dell’imposta di registro è stato esteso ai trasferimenti di abitazioni operati mediante espropriazione forzata.
Si ricorda in primo luogo che il “prezzo valore” secondo la norma che lo prevede ( art. 1 co. 497 della L. 266/2005) ha applicazione limitata alle “sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze”, a condizione che l’agevolazione venga richiesta in atto al notaio.
Secondo il Notariato, applicando i principi sanciti dalla Corte di Cassazione nella sentenza citata, si potrebbe estendere il beneficio a molte fattispecie non “letteralmente” comprese nella norma, come, ad esempio:
– i casi in cui il “prezzo valore” venga richiesto in un atto integrativo;
– i trasferimenti di immobili in costruzione;
– i trasferimenti dipendenti da atti giudiziari.