Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità:
– mentre il contratto di agenzia è caratterizzato dalla continuità e stabilità del rapporto e ha come oggetto l’attività di promozione, da parte dell’agente, della conclusione di contratti per conto del proponente;
– il rapporto di procacciamento d’affari si caratterizza per il fatto di non avere carattere stabile, di essere limitato a singoli affari, di avere una durata ridotta e un oggetto più circoscritto, essendo l’oggetto dell’attività del procacciatore limitata alla mera segnalazione di clienti o alla raccolta sporadica di ordini.
Nell’ipotesi in cui – come nel caso deciso dalla recente sentenza Trib. Roma 7295/2017 – il rapporto duri nel tempo e sia riferito ad una molteplicità di clienti, oltre ad essere basato su una lettera di incarico recante una clausola di rinnovo tacito e la fissazione di specifici obblighi di informazione, la scelta della figura del procacciatore d’affari espone l’azienda al rischio della riqualificazione del rapporto, in sede ispettiva o giudiziaria (su ricorso del lavoratore), in un rapporto di agenzia, con conseguente pretesa dell’ENASARCO in ordine al pagamento dei contributi sui corrispettivi versati.
Enasarco – Attività di procacciamento di affari – Obblighi contributivi (Cass. 2.2.2016 n. 1974)
Con la sentenza n. 1974 del 2.2.2016, la Cassazione affronta il tema concernente l’individuazione degli elementi caratterizzanti il rapporto di agenzia rispetto a quelli attinenti al rapporto di procacciamento d’affari, ai fini del versamento dei contributi previdenziali da corrispondere all’Enasarco, previsto per gli agenti di commercio.
In particolare:
– in riferimento al contratto di agenzia, il rapporto che si instaura con l’imprenditore-preponente è caratterizzato dalla continuità e dalla stabilità;
– il rapporto di procacciamento d’affari si sostanzia nell’attività di chi, senza vincolo di stabilità e sporadicamente, raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni.
Dal Regolamento delle attività istituzionali della Fondazione ENASARCO si evince che il presupposto per l’iscrizione all’apposita gestione è l’esercizio, da parte degli agenti, delle attività di cui agli artt. 1742 e 1752 c.c; rimangono, di conseguenza, esclusi dall’obbligo di iscrizione e di versamento delle relative contribuzioni i soggetti che non rientrino in tali nozioni, quali appunto i procacciatori di affari.