Con l’articolo 31 del D.Lgs 175/2014, di modifica dell’articolo 26 del DPR 633/72 (testo unico dell’Iva), è stata prevista la facoltà di recuperare l’Iva versata allo Stato, mediante l’emissione di una nota credito, sulle fatture emesse nei confronti di clienti che abbiano stipulato un accordo di ristrutturazione del debito (art. 182bis L.F.) oppure un piano attestato di risanamento (art. 67 L.F).
Tale modifica normativa comporta che, a seguito delle suddette procedere concorsuali, il fornitore/prestatore, che ha emesso una fattura nei confronti di un soggetto in relazione ad operazioni successivamente falcidiate per effetto dell’omologazione, oltre a dedurre le perdite su crediti ai fini della determinazione del reddito d’impresa, potrà recuperare l’IVA originariamente versata all’Erario al momento dell’effettuazione della fornitura/servizio.
Il termine iniziale per l’emissione della nota credito coincide con la data di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti dell’impresa risultante dal Decreto del Tribunale o con la data di pubblicazione del piano di risanamento nel Registro delle imprese.