In base al principio enunciato nella circ. Agenzia Entrate 2.8.2013 n. 27, se il contribuente, entro il termine ordinario per il versamento delle imposte derivanti dai modelli REDDITI 2018 e IRAP 2018 (saldo 2017 e primo acconto 2018), non ha versato nulla entro il 2.7.2018, se si ravvede non può considerare il termine “lungo” (utile per il versamento con la maggiorazione dello 0,40%), ma deve retroagire al 2.7.2018.
Ciò ha riflessi, tra l’altro, sulla riduzione della sanzione da applicare in occasione del ravvedimento, che non potrà avvenire con riduzione a 1/10 ex lettera a) dell’art. 13 del DLgs. 472/97, che postula il pagamento entro i trenta giorni dalla violazione.
Se il contribuente ha optato per il versamento rateale con decorrenza dal 20.8, se non ha provveduto al versamento della prima rata nemmeno in parte, non potrà ravvedere la rata del 20.8 comprensiva della maggiorazione dello 0,4%, ma dovrà rideterminare il piano di ammortamento togliendo la maggiorazione e ravvedendo, se titolare di partita IVA, le rate del 2.7, del 16.7 e quella del 20.8 continuando il piano rateale alle scadenze successive senza lo 0,4%.