La circ. Agenzia Entrate 4.4.2016 n. 10 ha esaminato, nell’ambito del regime forfetario di cui alla L. 190/2014, la causa ostativa connessa al possesso di partecipazioni in società di persone o associazioni, ovvero in srl in regime di trasparenza. Affinchè non si configuri detta causa ostativa è necessario che la partecipazione non sia detenuta in costanza di regime. Ad esempio, in caso di inizio attività in corso d’anno con adesione al regime agevolato è sufficiente che la partecipazione sia dismessa prima dell’inizio dell’attività, ancorchè nel medesimo periodo d’imposta.
La circolare ha indicato che in tali ipotesi la preclusione non opera in quanto il “forfetario” “non sarà titolare anche del reddito di partecipazione, che sarà imputato al titolare della medesima alla data di chiusura dell’esercizio”. Allo stesso modo, nessuna preclusione si verifica se “in corso di applicazione del regime forfetario, il contribuente erediti una partecipazione societaria che viene ceduta entro la fine dell’esercizio, poiché, anche in tal caso non ricorre l’assoggettamento a due diversi regimi di tassazione di redditi appartenenti alla stessa categoria”.
Infine, la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/2016 individua specifiche ipotesi in cui l’esclusione dal regime non opera. Si tratta dei casi in cui il contribuente in regime forfetario:
– dismetta, in corso d’anno, la partecipazione a causa dello scioglimento della società;
– erediti una partecipazione in una società di persone o in una società di capitali trasparente che viene liquidata entro il 31 dicembre del medesimo anno in cui ha acquisito la qualifica di socio.
Regime fiscale agevolato per gli autonomi e novità della legge di stabilità 2016
Le modifiche apportate al regime forfetario dalla legge di stabilità per il 2016 hanno l’effetto di ampliare l’ambito applicativo del regime, per sopperire al venir meno, dal 2016, del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, di cui al DL 98/2011. Gli interventi hanno determinato:
– l’incremento dei limiti di ricavi/compensi, per l’accesso e la permanenza nel regime;
– l’incremento a 30.000,00 euro del limite al possesso di redditi di lavoro dipendente e assimilati;
– la sostituzione dell’agevolazione per i soggetti che iniziano l’attività, prevedendo la tassazione dell’intero reddito forfetariamente determinato con un imposta sostitutiva al 5% per i primi cinque anni;
– la modifica del regime contributivo agevolato opzionale per gli imprenditori individuali consistente nella riduzione del 35% della contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni degli artigiani e commercianti dell’INPS.
Come cambia il regime forfetario per i minimi con la Legge di Stabilità 2016
Il regime forfetario, introdotto dalla legge di stabilità per il 2015, a distanza di un anno dalla sua entrata in vigore, subirà delle importanti modifiche ad opera della prossima legge di stabilità.
Il regime attualmente in vigore
La normativa ( legge 190/2014) ad oggi prevede che tale regime sia riservato ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni se, al contempo, nell’anno precedente: