Libro unico del lavoro – Irregolare tenuta – Regime sanzionatorio – Novità del DLgs. 151/2015

L’art. 15 del DLgs. 14.9.2015 n. 151 stabilisce che, dall’1.1.2017, il Libro Unico del lavoro (LUL) dovrà essere tenuto in modalità telematica presso il Ministero del Lavoro. In relazione a ciò, l’art. 22 del citato decreto ha ridisegnato l’impianto sanzionatorio, stabilendo che, salvo il caso di errore materiale, l’omessa o infedele registrazione dei dati che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali venga punita con la sanzione da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o a un periodo superiore a 6 mesi, la sanzione sale da 500 a 3.000 euro, mentre se i lavoratori coinvolti sono più di 10 ovvero il periodo è superiore a 12 mesi, sarà da 1.000 a 6.000 euro. Per quanto riguarda la corretta modalità di tenuta del LUL, si ricorda che l’obbligo di istituzione, tenuta e compilazione riguarda tutti i datori di lavoro privati, con la sola eccezione di quelli domestici. Per i lavoratori dipendenti andranno indicate analiticamente le ore di lavoro, nonché tutte le erogazioni in denaro o in natura effettuate o gestite dal datore.
Inoltre, si ricorda che la consegna di copia delle scritturazioni contenute nel Libro unico assolve l’obbligo di consegna previsto dalla L. 4/1953. Sul punto, fanno notare alcuni esperti della materia, l’art. 22 co. 7 del DLgs. 151/2015 ha modificato le sanzioni per la ritardata consegna al lavoratore del prospetto paga o per omissioni o inesattezze nelle registrazioni, graduandole per fasce di lavoratori. In particolare: fino a 5 prestatori, la sanzione sarà da 150 a 900 euro; da 5 a 10, si eleva da 600 a 3.600 euro; oltre 10 lavoratori, sale da 1.200 a 7.200 euro.