Con la circ. n. 37 del 22.12.2015, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del reverse charge alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relativi ad edifici, la cui disciplina è contenuta nell’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72.
In primo luogo, viene chiarito che, qualora nell’ambito di un contratto unico di appalto vengano eseguite sia interventi edilizi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari (qualificabili come interventi di “manutenzione straordinaria” a seguito del DL 133/2014), sia prestazioni di servizi riconducibili alla citata lettera a-ter) dell’art. 17 co. 6 del DPR 633/72, non occorre procedere alla scomposizione delle operazioni, in quanto, in una logica di semplificazione, il reverse charge non trova applicazione.
Considerate le difficoltà emerse nella qualificazione di un’operazione come “prestazione di servizi” o come “fornitura di beni con posa in opera” (sempre esclusa dall’applicazione del reverse charge di cui all’art. 17 co. 6 lett. a-ter) del DPR 633/72), l’Agenzia delle Entrate ha riepilogato i criteri interpretativi, forniti dalla prassi e dalla giurisprudenza, utili a operare tale distinzione.
Particolare attenzione è dedicata alla disciplina applicabile alle prestazioni di installazione di impianti. L’Agenzia afferma, a tal proposito, che l’installazione di impianti collocati in parte all’esterno, in parte all’interno dell’edificio rientra nell’ambito di applicazione della disciplina in oggetto, purché l’impianto sia funzionale o servente all’edificio stesso. Infatti, chiarisce l’Agenzia, coerentemente con le disposizioni del DM 22.1.2008 n. 37, deve essere adottata una definizione di “impianto” più ampia e valorizzata l’unitarietà dello stesso.