Reverse charge anche su cessioni di tablet, PC portatili e console da gioco, ma solo fino al 31 dicembre 2018. È quanto prevede un decreto legislativo esaminato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri del 6 novembre che recepisce alcune direttive UE in materia di contrasto alle frodi IVA. Il decreto interviene sull’art. 17, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in particolare:
– viene modificata la lettera b) dell’art. 17, comma 6, per eliminare dall’ambito applicativo dell’inversione contabile le cessioni dei componenti ed accessori dei telefoni cellulari (che non sono mai rientrati nel reverse charge per mancanza di autorizzazione UE);
– viene sostituita la successiva lettera c) dell’art. 17, comma 6, prevedendo che il regime dell’inversione contabile si applica anche alle cessioni di console da gioco, tablet, PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
– si abrogano le lettere d) e d-quinquies) dell’art. 17, comma 6, che prevedono che il meccanismo dell’inversione contabile si applichi anche alle cessioni di materiali e prodotti lapidei (lettera d) ed alle cessioni effettuate nei confronti della grande distribuzione commerciale (lettera d-quinquies). Anche queste due disposizioni non hanno trovato applicazione per il mancato rilascio dell’autorizzazione da parte della UE;
L’applicazione del reverse charge non è a tempo indeterminato: infatti, si prevede una scadenza al 31 dicembre 2018 per l’applicazione del meccanismo alle fattispecie recate dall’art. 17, comma 6:
– alla lettera b) – telefoni cellulari
– alla lettera c) – console, tablet, laptop, microchip
– alla lettera d-bis) – quote di emissione di gas a effetto serra
– alla lettera d-ter) – altre unità, certificati
– alla lettera d-quater) – gas, energia elettrica.
Infine, nel rispetto dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente, il regime dell’inversione contabile, che viene introdotto per le cessioni di console da gioco, tablet PC, laptop e microchip, si applicherà solo a partire dal 60° giorno successivo all’entrata in vigore del decreto.
Reverse charge – Estensione alle cessioni di pc, laptop, tablet e console da gioco – Schema di DLgs. approvato dal Consiglio dei Ministri
Lo schema di decreto legislativo esaminato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri in data 7.11.2015, in recepimento delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE, contempla:
– l’estensione del meccanismo del reverse charge a tablet pc, laptop e console da gioco;
– l’esclusione dal meccanismo di inversione contabile, attualmente previsto, per componenti e accessori per cellulari (cfr. ris. Agenzia delle Entrate 31.3.2011 n. 36);
– la rubricazione dell’art. 17 del DPR 633/72 sotto la voce “debitore d’imposta”;
– l’eliminazione delle lettere d) e d-quinquies) dal medesimo art. 17, che dispongono il reverse charge per le cessioni di prodotti lapidei e per le forniture alla grande distribuzioni (entrambe le norme sono inapplicati, non essendo state autorizzate in sede comunitaria);
– la possibilità, per lo Stato italiano, di dotarsi del “meccanismo di reazione rapida” (QRM) ex art. 199-ter della direttiva 2006/112/CE, il quale consente l’adozione di norme per contrastare con urgenza fenomeni di frode nel settore dell’IVA che possano portare a perdite finanziarie per l’Erario “gravi e irreparabili”.
Reverse charge esteso ai pc, tablet e console
Le cessioni, nelle operazioni di b2b, di tablet, pc portatili e console da gioco godranno del meccanismo di inversione contabile dell’Iva fino al 31 dicembre 2018. Dopo di che esso cesserà di applicarsi, anche su telefonini e microprocessori. È quanto prevede uno schema di dlgs esaminato in preconsiglio dei ministri, attuativo di disposizioni comunitarie di contrasto alle frodi IVA.