Dilazione dei ruoli: domanda di riammissione entro il 23/11

Con la stesura del presente documento informativo intendiamo ricordarvi che con il D.Lgs. n.159/2015 sulla semplificazione e razionalizzazione della riscossione, è diventata concreta la possibilità, per precedenti rateizzazioni decadute dal 22 ottobre 2013 fino al 21 ottobre 2015, di essere riammesse al beneficio della dilazione, tramite apposita istanza, da presentare entro il termine improrogabile del 23 Novembre.

Buona lettura

Studio Associato D’Amico

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Riammissione alla dilazione delle cartelle (DLgs. 159/2015) – Slittamento del termine per la domanda (comunicato stampa Equitalia 17.11.2015)

I contribuenti decaduti da una pregressa dilazione possono essere riammessi al beneficio se presentano la domanda entro il 21.11.2015 (art. 15 co. 7 del DLgs. 159/2015). Equitalia, con comunicato stampa del 17.11.2015, ha annunciato che, siccome il 21.11.2015 cade di sabato, la domanda può essere presentata, al massimo, il 23.11.2015.
Ricordiamo che la riammissione alla dilazione:
– è automatica, quindi concerne anche i debiti di importo superiore a 50.000,00 euro, senza necessità che sia dimostrata la difficoltà finanziaria;
– opera pure per coloro i quali siano decaduti da una pregressa riammissione alla dilazione (ad esempio concessa ai sensi dell’art. 11-bis del DL 66/2014);
– può essere accordata per un numero massimo di 72 rate mensili, escludendo con ciò la dilazione “straordinaria”, sino a 120 rate mensili.
La decadenza dalla riammissione si verifica se il debitore non onora due rate del piano, anche non consecutive

Riammissione alla dilazione delle cartelle di pagamento: domanda entro il 21 novembre

L’art. 15 del D.Lgs. 159/2015 ha introdotto la riammissione alla dilazione dei ruoli per i contribuenti decaduti da una precedente rateizzazione. In particolare, dispone che le somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto di piani di rateazione concessi da Equitalia e decaduti nei 24 mesi antecedenti l’entrata in vigore del decreto (22 ottobre 2015) possono, su richiesta del contribuente, essere nuovamente ripartite fino a un massimo di 72 rate mensili.
La disposizione è applicabile nei confronti di tutti i contribuenti decaduti da un precedente piano di dilazione, quindi a prescindere dalla natura del soggetto (persona fisica, società ed enti) e dalla forma giuridica rivestita. Dal nuovo piano di dilazione, che non potrà essere ulteriormente prorogato, si decade a seguito del mancato pagamento di due sole rate, anche non consecutive. Il modulo per richiedere la riammissione è disponibile sul sito di Equitalia, e si compone di due pagine. Nella prima è necessario riportare i dati anagrafici e il domicilio, specificando se la richiesta è presentata in proprio o in qualità di titolare o rappresentante legale della società richiedente. Il richiedente deve attestare l’intervenuta decadenza da un precedente piano di rateazione nel periodo ricompreso tra il 22 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2015, elencando le cartelle di pagamento in relazione alle quali si chiede il rilascio del nuovo piano dilatorio e il numero delle rate richieste. La seconda pagina contiene l’autorizzazione al trattamento dei dati personali e lo spazio per l’eventuale delega.
L’istanza deve essere inviata a Equitalia entro il 21 novembre 2015, accompagnata da un documento di riconoscimento del richiedente. La consegna può avvenire a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure direttamente a mano presso lo sportello. Si evidenzia, infine, che la richiesta non deve essere accompagnata da alcuna ulteriore documentazione comprovante la situazione di difficoltà economica, a prescindere dall’ammontare complessivo del debito.