Ad avviso della Cass. 23.11.2015 n. 23890, i rimborsi spese sono esclusi da tassazione solo se documentati e riferiti a oneri concretamente sostenuti dai volontari dell’associazione; sono, invece, tassati i rimborsi forfettari.
Ai sensi dell’art. 2 della L. 266/91, al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall’organizzazione stessa.
Secondo la Suprema Corte, la prima parte della norma prevede che non possono considerarsi rimborsi, ma compensi soggetti a tassazione, gli esborsi erogati dalle associazioni di volontariato ai propri associati a titolo di rimborso forfettario.
La prova del sostenimento delle spese incombe, quindi, sulla parte contribuente che contesta la pretesa erariale, ossia l’associazione con riferimento alla ritenuta alla fonte ovvero il volontario per l’intero prelievo IRPEF.