Entro il 2.11.2015, i soggetti che si trovano in una delle posizioni di credito elencate dall’art. 38-bis co. 2 del DPR 633/72, possono presentare il modello TR (nella versione approvata il 20.3.2015) per chiedere a rimborso o in compensazione l’eccedenza d’imposta detraibile maturata nel terzo trimestre 2015. Non può essere computato, a tal fine, l’eventuale credito riportato da periodi precedenti.
La somma chiesta a rimborso non concorre alla determinazione del limite annuo dei rimborsi erogabili in conto fiscale e delle compensazioni orizzontali.
Alternativamente al rimborso, il credito trimestrale può essere utilizzato, in tutto o in parte, in compensazione orizzontale, entro il limite di 700.000 euro per anno solare (salvo eccezioni), e senza necessità di prestare garanzia o di apporre il visto di conformità sull’istanza.
Si ricorda che l’utilizzo in compensazione orizzontale di un credito trimestrale superiore a 5.000 euro è consentito soltanto a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di trasmissione del modello TR (previo invio del modello F24 all’Agenzia delle Entrate). Pertanto, per operare la compensazione già entro il 16.11.2015, è necessario presentare l’istanza entro il 31.10.2015.