Rinunce dei soci ai crediti – Imponibilità – Condizioni – Novità del DLgs. 147/2015

Per effetto del nuovo art. 88 co. 4-bis del TUIR, la rinuncia dei soci ai crediti vantati verso la società determina, in capo a quest’ultima, una sopravvenienza attiva imponibile per la parte che eccede il valore fiscale del credito. Se, quindi, il credito ha un valore fiscale più basso del valore nominale per effetto, ad esempio, di una cessione sotto la pari, la perdita dedotta dal socio all’atto della cessione viene recuperata sotto forma di sopravvenienza tassata dalla società beneficiaria della rinuncia.
La norma è operativa dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 7.10.2015 e, pertanto, dal 2016, se la società ha periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Per tutte le rinunce operate nel 2015 è ancora in vigore il previgente regime, il quale prevede la detassazione integrale, indipendentemente dal valore fiscale del credito.
In vigenza del nuovo regime, il socio che procede alla rinuncia deve comunicare alla partecipata il valore fiscale del credito; in assenza di tale comunicazione il valore fiscale si considera pari a zero, con conseguente tassazione integrale della sopravvenienza.