Rivalutazione dei beni d’impresa nel ddl di stabilità 2016

Il DDL Stabilità 2016 prevede la possibilità di rivalutare i beni d’impresa. Nel bilancio al 31 dicembre 2015 sarà possibile rivalutare fiscalmente beni materiali e immateriali pagando, entro il 16 giugno 2016, un’imposta sostitutiva del 16% sul maggior valore e, in contropartita, potendo dedurre fiscalmente, dal 2018, gli ammortamenti di quanto rivalutato. Beneficiari della nuova chance di rivalutazione sono le imprese individuali, le Snc, le Sas, le Spa, le Srl, le cooperative, gli enti commerciali ecc.. Saranno agevolati anche gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata o quelli che adottano il regime dei minimi, a patto che iscrivano i maggiori valori rivalutati su un prospetto di rivalutazione. Non possono rivalutare beni d’impresa le società semplici. Per la rivalutazione l’imposta è del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per quelli non ammortizzabili.

Rivalutazione dei beni d’impresa – Novità del Ddl. di stabilità 2016

L’art. 45 del Ddl. di stabilità 2016 ripropone una disciplina di rivalutazione dei beni d’impresa, da effettuarsi nel bilancio 2015, le cui regole sono analoghe a quelle previste per la rivalutazione di cui all’art. 1 commi 140 e seguenti della L. 147/2013 (legge di stabilità 2014).
I maggiori valori iscritti in bilancio sono riconosciuti ai fini fiscali con il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP pari al 16% per i beni ammortizzabili o al 12% per i beni non ammortizzabili; come nella rivalutazione disciplinata dalla L. 147/2013, il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato con un’ulteriore imposta sostitutiva pari al 10%.
Il maggior valore si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita (per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, quindi, a decorrere dal 2018); per quanto riguarda le plusvalenze o minusvalenze, perché i nuovi valori esplichino efficacia occorre attendere l’1.1.2019 (sempre facendo riferimento ai soggetti “solari”).