Con il presente documento informativo intendiamo mettervi al corrente che, a decorrere dal 24 settembre 2015, sono entrati in vigore i nuovi importi sanzionatori in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto paga, o di omissione o inesattezze nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, andando così a modificare l’art. 5 della Legge 5 gennaio 1953, n. 4.
In tali casi, quindi, salvo che il fatto costituisca reato, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 900 euro.
Si precisa sin da ora, che il Legislatore ha previsto un impianto sanzionatorio “a scaglioni” in caso di violazione plurime.
Buona lettura
Studio Associato D’Amico