A decorrere dall’1.1.2016, a seguito delle modifiche di cui all’art. 15 del DLgs. 158/2015 che ha riformulato l’art. 7 co. 4-bis del DLgs. 471/97, i fornitori degli esportatori abituali che emettono fatture in regime di non imponibilità IVA senza averne verificato i presupposti sono puniti con una sanzione fissa (da un minimo di 250 a un massimo di 2.000 euro), invece che con la precedente sanzione proporzionale (dal 100% al 200% dell’imposta).
Rimane applicabile la sanzione proporzionale, nella misura dal 100% al 200% dell’imposta, nel caso in cui il fornitore dell’esportatore abituale effettui l’operazione non imponibile in mancanza della lettera di intento oppure nella circostanza in cui il cessionario o committente abbia prodotto la lettera di intento senza che ve ne siano i presupposti o nell’ipotesi di splafonamento.
In materia di reverse charge nel settore edile, se il fornitore emette erroneamente fattura con assolvimento dell’IVA, il cessionario o committente è punito con la sanzione fissa, mantenendo comunque il diritto alla detrazione dell’imposta. Per errori nell’applicazione dell’IVA relativamente ad operazioni nel settore edile ex art. 17 co. 6 lett. a-ter del DPR 633/72 inquadrate diversamente rispetto a quanto indicato nella circ. Agenzia delle Entrate n. 37/2015, invece, nessuna sanzione risulta comminabile.
Le nuove sanzioni in materia di reverse charge
Il legislatore ha cambiato il regime sanzionatorio in materia di reverse charge, in particolare modificando il comma 9-bis dell’articolo 6 del D.Lgs 471/1997 ed introducendo i commi 9-bis.1, 9-bis.2 e 9-bis.3.
Omesso reverse charge – Sanzioni applicabili – Cumulo giuridico – Novità del DLgs. 158/2015
Il DLgs. 158/2015 dispone la rimodulazione delle sanzioni tributarie per le violazioni relative all’omessa o irregolare applicazione del meccanismo del reverse charge.
Nell’ipotesi in cui il cessionario o committente ometta di applicare l’IVA nelle operazioni soggette a reverse charge, qualora non derivi debito d’imposta (perché tale soggetto gode del diritto alla detrazione), la violazione è punita con la sanzione fissa da 500 a 20.000 euro, e non più con la sanzione proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta.
La sanzione fissa (da 500 a 10.000 euro) è contemplata anche nell’ipotesi di irregolare applicazione dell’imposta, in quanto:
– applicata dal cedente o committente secondo l’ordinario sistema della rivalsa, quando la legge prevede l’inversione contabile;
– assolta mediante reverse charge dal cessionario o committente, quando la legge prevede l’ordinario sistema della rivalsa.
Alle descritte violazioni (in quanto di natura formale, e non più sostanziale) si renderà applicabile l’istituto del cumulo giuridico ex art. 12 del DLgs. 472/97, prevedendo:
– l’applicazione della sola sanzione per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, quando con più azioni o omissioni vengono commesse diverse violazioni formali della stessa disposizione;
– l’aumento della sanzione base dalla metà al triplo, quando le violazioni sono commesse in periodi di imposta diversi.