In scadenza il secondo acconto IRPEF

Entro il 30 novembre 2015 i contribuenti persone fisiche dovranno corrispondere la seconda o unica rata degli acconti dovuti per il periodo di imposta 2015 relativi a:
– IRPEF;
– IRAP;
– imposta sostitutiva del regime dei “nuovi” contribuenti minimi;
– cedolare secca sulle locazioni di immobili abitativi;
– imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all’estero (IVIE e IVAFE).
Gli acconti possono essere determinati, alternativamente, con i seguenti metodi:
– metodo storico, che prevede la determinazione dell’acconto sulla base del risultato dichiarato per il periodo d’imposta 2014 al netto delle detrazioni, dei crediti d’imposta e delle ritenute d’acconto spettanti;
– metodo previsionale, che prevede la determinazione dell’acconto sulla base del risultato che si presume di dichiarare con riferimento al periodo d’imposta 2015 sempre al netto delle detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto.
I soggetti obbligati a pagare l’acconto IRPEF sono coloro che hanno presentato il modello UNICO 2015 PF con l’indicazione al rigo RN34 (“Differenza”) di un importo superiore a 51,65 euro.
L’acconto risulta dovuto qualora l’importo del rigo RN34 di UNICO 2015 risulti pari o superiore a 52 euro.
Sono esclusi dal versamento i soggetti che:
– al rigo RN34, hanno evidenziato un’imposta pari a zero, ovvero di importo pari o inferiore a 51 euro;
– pur essendo debitori d’imposta, hanno potuto beneficiare di crediti d’imposta superiori all’imposta dovuta a titolo di acconto;
– hanno dichiarato nel modello UNICO 2015 solo redditi d’impresa o di lavoro autonomo soggetti:
a) all’imposta sostitutiva prevista dal regime per le nuove iniziative produttive (art. 13, legge n. 388/2000- c.d. forfettino);
b) all’imposta sostitutiva prevista dal regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (c.d. “nuovi” contribuenti minimi);
– non hanno presentato la dichiarazione dei redditi relativi al 2013, in quanto non erano tenuti a farlo;
– in qualità di eredi dei contribuenti deceduti nel corso del 2015, se il decesso è intervenuto anteriormente al termine per il versamento dell’acconto (contribuenti deceduti fra il 1° gennaio 2015 e il 30 novembre 2015);
– hanno un credito d’imposta IRPEF, risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente e non utilizzato in compensazione, che copre tutto l’acconto dovuto;
– sono falliti.