Servizi generici resi nei confronti di soggetti esteri – Soggettività passiva del destinatario

Ai fini dell’applicazione delle regole di territorialità IVA per i servizi “generici” resi nei confronti di soggetti residenti o stabiliti all’estero, il prestatore nazionale è tenuto a verificare la soggettività passiva della controparte. Solo le prestazioni “B2B”, infatti, sono territorialmente rilevanti nello Stato del destinatario della prestazione.
Nell’ipotesi in cui il committente del servizio “generico” sia comunitario, il prestatore è esonerato da ogni responsabilità, qualora riceva dalla controparte il numero di identificazione ai fini IVA, e verifichi:
– la validità di tale numero col sistema VIES;
– la corrispondenza del nome e dell’indirizzo comunicati in base alle disposizioni del regolamento UE 904/2010.
Nell’ipotesi, invece, di committente extra Ue, per essere al riparo da ogni contestazione, il prestatore deve ottenere dall’acquirente il certificato (rilasciabile attualmente, per gli Stati extra Ue, soltanto da Norvegia, Svizzera e Israele) attestante il diritto al rimborso ai sensi della direttiva 86/560/CEE.