Con l’interpello 5.11.2015 n. 25, il Ministero del Lavoro è intervenuto in materia di assunzioni incentivate chiarendo che in caso di fusione societaria effettuata nel 2016, il cessionario incorporante può continuare a beneficiare dello sgravio contributivo per le nuove assunzioni ex art. 1 co. 118 L. 190/2014 già riconosciuto alla società incorporata nel corso del 2015, limitatamente alla parte residua sino alla scadenza del termine legale dei 36 mesi. Sul punto, i tecnici ministeriali ricordano che ai sensi dell’art. 2112 c.c., nell’ambito del trasferimento d’azienda (anche in seguito a fusione), i rapporti di lavoro con il cedente proseguono con il cessionario senza soluzione di continuità ed i lavoratori conservano tutti i diritti ad essi connessi. Pertanto, con riferimento agli sgravi contributivi in questione, in assenza di una interruzione dei rapporti di lavoro “incentivati”, non mutano, in conseguenza di eventuali procedure di fusione o incorporazione, i requisiti originari che legittimano la fruizione del bonus, consentendo al cessionario incorporante di poter beneficiare dello sgravio.
Nuove assunzioni a tempo indeterminato – Esonero dei versamenti contributivi – Novità della L. 190/2014 (circ. INPS 3.11.2015 n. 178)
Con la circ. 3.11.2015 n. 178, l’INPS è tornato sul tema dell’esonero contributivo previsto dall’art. 1 co. 118 e segg. della L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015, fornendo anche ulteriori precisazioni riguardanti la legittimazione a fruire del beneficio per i datori di lavoro privati.
Tale bonus, si ricorda, consiste nell’esonero triennale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua.
In particolare, nell’intervento di prassi l’INPS precisa che non impedisce l’accesso all’incentivo in questione lo svolgimento, nei 6 mesi precedenti, di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, ad esempio, il rapporto di lavoro a termine, il rapporto di collaborazione a progetto, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma.
Per quanto riguarda i casi particolari, invece, si specifica, tra l’altro, che l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei 6 mesi precedenti l’assunzione non consente la fruizione dell’esonero contributivo anche laddove, sulla base della legislazione internazionale, il precedente rapporto di lavoro non contemplasse l’obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale nazionale.