Spese sanitarie: dal 730/2016 rientrano nella dichiarazione precompilata

In data 3 agosto 2015 è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il provvedimento n. 103408, dal titolo “Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata”.
Dal 2016, infatti, il 730 precompilato presenterà dei dati in più rispetto a quelli automaticamente inseriti nel 730 precompilato di quest’anno.
Grazie all’interazione con il Sistema Tessera Sanitaria, infatti, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti (che hanno diritto al 730 precompilato) i dati relativi alle seguenti spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente per sé o per i propri familiari a carico (come da Certificazione Unica del corrispondente anno):
⦁    ticket per acquisto di farmaci o per prestazioni sanitarie;
⦁    farmaci (anche omeopatici);
⦁    dispositivi medici con marcatura CE (spese per l’acquisto o l’affitto);
⦁    servizi sanitari erogati dalle farmacie;
⦁    farmaci ad uso veterinario;
⦁  prestazioni sanitarie (assistenza ambulatoriale, visita medica generica, visita medica specialistica, prestazioni  diagnostiche, ricoveri ospedalieri e altre prestazioni detraibili ai fini IRPEF);
⦁    spese agevolabili solo a particolari condizioni;
⦁    altre spese.
In sede di accesso alla dichiarazione dei redditi precompilata, il foglio informativo allegato indica, per ogni tipologia di spesa sopra elencata, le spese sanitarie nelle seguenti forme aggregate:
⦁  totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili e dei relativi rimborsi: tali spese sono automaticamente inserite negli appositi campi del 730 precompilato;
⦁    totale delle spese sanitarie agevolabili solo in presenza di particolari condizioni e dei relativi rimborsi: sarà il contribuente ad inserire o meno tali spese modificando la dichiarazione.
Il professionista abilitato o il CAF delegato dal contribuente ad accedere ai propri dati della dichiarazione precompilata potrà vedere le informazioni sanitarie esclusivamente nei suddetti formati aggregati; il dettaglio è accessibile solo dal contribuente, il quale potrà verificare le singole spese a partire dal 15 aprile dell’anno successivo tramite la propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Ciascun contribuente può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili i dati sanitari ai fini del 730 precompilato. A partire dal periodo d’imposta 2016, oltre a scegliere di non comunicare il proprio codice fiscale in farmacia, il contribuente può comunicare al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale.
Per quanto riguarda, invece, le spese sanitarie sostenute nel 2015, l’opposizione potrà essere effettuata:
⦁    tra il 1° ottobre 2015 e il 31 gennaio 2016 trasmettendo o consegnando agli uffici dell’Agenzia l’apposito modello, con allegata copia del documento d’identità;
⦁    tra il 1° febbraio 2016 e il 28 febbraio 2016 accedendo all’area autenticata Fisconline e selezionando le singole voci di spesa da cancellare.