Agevolazioni fiscali per investimenti in start up innovative – Nuova disciplina (DM 25.2.2016)

Il DM 25.2.2016 (G.U. 11.4.2016 n. 84) reca la nuova disciplina relativa alle agevolazioni fiscali per gli investimenti in start up innovative ex art. 29 del DL 179/2012, sostituendo il precedente DM 30.1.2014.
Alla disciplina, rimasta sostanzialmente inalterata, sono state apportate alcune modifiche:
– le agevolazioni si applicano ai soggetti passivi IRPEF e IRES che effettuano un investimento agevolato in una o più start up innovative nei quattro (e non più nei tre) periodi di imposta successivi a quello in corso al 31.12.2012, includendo così anche il 2016;
– l’ammontare complessivo degli investimenti ammissibili non deve essere superiore a 15.000.000 di euro (in luogo dei precedenti 2,5) per ciascuna start up innovativa; a tal fine rilevano tutti i conferimenti agevolabili ricevuti dalla start up innovativa nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo. Tale disposizione ha efficacia dal periodo d’imposta in corso all’1.7.2014;
– le ipotesi di decadenza rilevano qualora determinati eventi avvengano entro 3 anni (non più 2) dalla data in cui è stato effettuato l’investimento.