Maggiorazione del 40% del costo di acquisizione – Novità della legge di stabilità 2016 (circ. Consorzio Studi e Ricerche Fiscali Intesa Sanpaolo 5.2.2016 n. 1)

Con la circ. 5.2.2016 n. 1, il Consorzio Studi e Ricerche fiscali del gruppo Intesa Sanpaolo ha formulato alcune considerazioni in relazione ai “super-ammortamenti” di cui all’art. 1 co. 91 ss. della L. 208/2015.
Tra le principali considerazioni, si segnalano le seguenti:
– la maggiore deduzione dovrebbe essere calcolata sul costo di acquisto del bene comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione ai sensi dell’art. 110 del TUIR (es. trasporto, installazione, collaudo) e dell’IVA indetraibile;
– l’agevolazione dovrebbe spettare anche per i beni acquistati al di fuori del territorio dello Stato e per quelli utilizzati in strutture situate al di fuori del territorio dello Stato (ad esempio, beni acquistati ed impiegati dalle filiali estere);
– in caso di cessione del bene prima della fine del processo di ammortamento, la deduzione “maggiorata” dovrebbe cessare senza alcuna conseguenza per le quote già operate e dedotte, non essendo previsto alcun meccanismo di recapture;
– non costituisce causa di revoca o decadenza dall’agevolazione il trasferimento del bene (che non sia ancora stato completamente ammortizzato) nell’ambito di operazioni di fusione e scissione che interessano il soggetto che ha effettuato l’investimento.

Maggiorazione del 40% del costo di acquisizione – Novità della legge di stabilità 2016 – Risposte dell’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2016

L’Agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 2016, ha fornito le prime indicazioni in relazione ai “super-ammortamenti” di cui all’art. 1 co. 91 ss. della L. 208/2015. Tra i principali chiarimenti, si segnalano i seguenti:
– l’agevolazione rileva solo ai fini delle imposte sui redditi e non ai fini IRAP;
– l’imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell’agevolazione (15.10.2015 – 31.12.2016) segue le regole generali della competenza previste dall’art. 109 co. 1 e 2 del TUIR;
– la maggiorazione, traducendosi in un incremento del costo fiscalmente ammortizzabile, può essere dedotta conformemente a quanto previsto dall’art. 102 co. 1 del TUIR solo a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene;
– considerando che la maggiorazione del 40% si concretizza in una deduzione che opera in via extracontabile, non correlata alle valutazioni di bilancio, la stessa va fruita in base ai coefficienti di ammortamento stabiliti dal DM 31.12.88, a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene;
– la possibilità di deduzione integrale nell’esercizio non viene meno nell’ipotesi in cui il costo del bene superi i 516,46 euro per effetto della maggiorazione del 40%.

Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno – Cumulabilità con i superammortamenti

I super-ammortamenti al 140% dovrebbero essere cumulabili con il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno previsto dalla legge di stabilità 2016 (art. 1 co. 98 – 108 della L. 208/2015).
Al momento non esiste alcuna precisazione, né di norma né di prassi, che ostacoli la possibilità di beneficiare, a fronte degli stessi investimenti, di entrambi gli incentivi.
La norma istitutiva del credito di imposta specifica chiaramente che il bonus non può essere in nessun caso cumulato con altri aiuti di Stato, anche se rientranti nel regime de minimis, che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili. Il super-ammortamento rappresenta però un’agevolazione di carattere generale e come tale, mancando del requisito della selettività, non può costituire un aiuto di Stato.
Diversamente, non è possibile il cumulo del credito d’imposta con la Sabatini, posto che tale agevolazione costituisce un aiuto di Stato.

Maggiorazione del 40% del costo di acquisizione – Entrata in funzione del bene – Necessità – Novità della legge di stabilità 2016

Con riferimento ai super-ammortamenti disciplinati dall’art. 1 co. 91 e seguenti della legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), applicabili già a partire dagli acquisti di beni materiali ammortizzabili nuovi effettuati dal 15.10.2015 e fino al 31.12.2016, l’Autore evidenzia che la deduzione dei super-ammortamenti richiede l’entrata in funzione del bene.
Pertanto, per gli acquisti di beni mobili strumentali effettuati negli ultimi giorni del 2015 (15.10.2015 – 31.12.2015), la cui entrata in funzione avviene nel 2016, anche il super-ammortamento decorre dal predetto periodo d’imposta.

Maggiorazione del 40% del costo di acquisizione – Novità della legge di stabilità 2016

La norma sui c.d. “super-ammortamenti”, prevista dalla legge di stabilità 2016 e volta ad agevolare gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi perfezionati dal 15.10.2015 al 31.12.2016, riguarda le imprese e gli esercenti arti e professioni, indipendentemente dal regime contabile adottato; sarebbero esclusi i contribuenti forfettari posto che non deducono quote di ammortamento.
Sotto il profilo oggettivo, sono interessati i beni materiali nuovi strumentali all’attività d’impresa con esclusione degli investimenti in beni per i quali vigono coefficienti tabellari di ammortamento inferiori al 6,5% (es. silos, vasche e serbatoi), in fabbricati e costruzioni e nei beni elencati nell’allegato alla legge (es. condutture, condotte, aerei, materiale rotabile).
L’agevolazione compete per l’acquisizione diretta e per quella derivante da contratti di locazione finanziaria, escluso il noleggio (fermo restando che il beneficio può essere goduto dalla società di noleggio).
L’agevolazione si sostanzia nel riconoscimento ai fini delle imposte sui redditi (e non dell’IRAP) di una maggiorazione del 40% del costo fiscalmente ammesso in deduzione a titolo di ammortamento (o di canone di leasing).

Maggiorazione del 40% del costo di acquisizione – Calcolo delle quote di ammortamento – Novità della legge di stabilità 2016

L’agevolazione per i c.d. “super-ammortamenti” introdotta dalla legge di stabilità 2016 consente di incrementare del 40%, ai soli fini della determinazione degli ammortamenti, il costo di acquisizione dei beni.
La maggiorazione deve calcolarsi sul costo fiscalmente rilevante del bene, indipendentemente dalle politiche di ammortamento civilistico elaborate dall’impresa. Pertanto:
– se la quota di ammortamento civilistico coincide con quella fiscale, l’agevolazione si sostanzia in una variazione in diminuzione pari al 40% della quota di ammortamento;
– se la quota di ammortamento civilistico è superiore a quella fiscalmente deducibile, occorre effettuare una variazione in aumento per riprendere a tassazione l’eccedenza e una variazione in diminuzione pari al 40% della quota di ammortamento fiscalmente deducibile (minore di quella imputata a Conto economico);
– se la quota di ammortamento civilistico è inferiore a quella fiscalmente deducibile, in virtù del principio di derivazione ciò che viene imputato a Conto economico rappresenta anche l’importo deducibile, mentre la variazione in diminuzione del 40% deve essere operata sull’ammontare potenzialmente deducibile, che tiene conto dei coefficienti tabellari.

Maggiorazione del 40% del costo di acquisizione – Novità del Ddl. di stabilità 2016 – Irrilevanza ai fini degli studi di settore

Tra le nuove disposizioni inserite nel maxiemendamento interamente sostitutivo del Ddl. di stabilità 2016, approvato in Senato e attualmente in corso di esame alle Commissioni competenti della Camera, si segnala la norma che prevede l’irrilevanza dei “super-ammortamenti” ai fini degli studi di settore. Più nello specifico, come affermato nella Relazione tecnica al testo, il nuovo comma 54 prevede che i “super-ammortamenti” “non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l’elaborazione e il calcolo degli studi di settore. Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti”.
La previsione appare coerente rispetto all’ambito in cui la misura agevolativa è destinata a operare, ossia “con esclusivo riferimento” alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria ai fini delle imposte dirette.

Legge di stabilità 2016 e superammortamento delle autovetture

Il disegno di legge di stabilità 2016 prevede che, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento, il costo dei beni materiali strumentali acquistati nel periodo compreso tra il 15/10/2015 ed il 31/12/2016 venga maggiorato del 40%. Anche l’acquisto di autovetture potrà fruire della maggiore deduzione delle quote di ammortamento. A seguire un breve approfondimento su questa novità fiscale.

Finanziaria_2016_Super_ammortamento_auto