Assilea, nell’ambito della circ. 26.1.2016 n. 2 relativa alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 in tema di leasing, fornisce ulteriori indicazioni in merito ai “super-ammortamenti” di cui all’art. 1 co. 91 ss. della L. 208/2015.
Secondo Assilea, possono beneficiare dell’agevolazione gli autoveicoli immatricolati dai rivenditori e rivendibili a “km 0″ a condizione che nella fattura d’acquisto il concessionario inserisca una dicitura:
– da un lato, che evidenzi che si tratta di auto nuova (non aver percorso km neppure a fini dimostrativi);
– dall’altro, che sulla stessa non si sia mai beneficiato di agevolazioni fiscali.
Viene, altresì, precisato che, nonostante siano state aumentate le soglie massime di deducibilità per i veicoli disciplinati dall’art. 164 co.1 lettera b) del TUIR (per le auto non assegnate utilizzate da imprese e lavoratori autonomi, da 18.076 a 25.306 euro; per agenti e rappresentanti, da 25.823 a 36.152 euro), restano invece immutate le percentuali di deducibilità del 20%, 70% e dell’80%.
Legge di stabilità 2016 e superammortamento delle autovetture
Il disegno di legge di stabilità 2016 prevede che, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento, il costo dei beni materiali strumentali acquistati nel periodo compreso tra il 15/10/2015 ed il 31/12/2016 venga maggiorato del 40%. Anche l’acquisto di autovetture potrà fruire della maggiore deduzione delle quote di ammortamento. A seguire un breve approfondimento su questa novità fiscale.