Con il maxi emendamento al Ddl di conversione del DL “Agosto” (DL 104/2020), approvato il 6.10.2020 dal Senato, viene modificata la definizione di unità immobiliari “con accesso autonomo dall’esterno” al fine dell’applicazione del superbonus del 110%.
Aggiungendo il nuovo co. 1-bis all’art. 119 del DL 34/2020, infatti, viene stabilito che per “accesso autonomo dall’esterno” si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva.
In pratica, stante la definizione piuttosto ampia della norma, vengono ammesse al superbonus anche quelle unità immobiliari con l’accesso sui giardini e cortili condominiali o con l’accesso su aree di proprietà di soggetti terzi.
Interventi di riqualificazione energetica e antisismici – Superbonus del 110% – Novità del DL 34/2020 convertito (DL “Rilancio”) – Pubblicazione dei decreti attuativi
Sono stati pubblicati sulla G.U. 5.10.2020 n. 246 i due DM 6.8.2020 contenenti:
– i requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. decreto “Requisiti“);
– i requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (c.d. decreto “Asseverazioni“).
Mentre il decreto “Requisiti” è entrato in vigore il 6.10.2020, il decreto “Asseverazioni” entrerà in vigore il 20.10.2020.
L’art. 12 co. 1 del DM 6.8.2020 “Requisiti” stabilisce che le disposizioni da esso recate “si applicano agli interventi la cui data di inizio lavori sia successiva all’entrata in vigore del presente decreto”. Per gli interventi la cui data di inizio lavori, “comprovata tramite idonea documentazione”, sia antecedente il 6.10.2020, quindi, si continuano ad applicare, ove compatibili, le disposizioni di cui al DM 19.2.2007.